Ottemperanza al giudicato del giudice di pace e notifica del precetto (TAR Sicilia n. 2470 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la notificazione dell’atto di precetto non è necessaria, poiché l’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. non richiedono né la diffida né la notifica del precetto. Tuttavia, ove il titolo esecutivo non sia stato notificato al debitore, il precetto che lo richiami espressamente vale come notificazione del titolo e fa decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/2006 per l’adempimento dell’amministrazione. Una lettura non formalistica della norma realizza il punto di equilibrio tra celerità del giudizio amministrativo ed effettività del contraddittorio. Decorso quel termine, la pretesa creditoria fondata sul titolo esecutivo è accoglibile e legittima la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Una società creditrice aveva ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti di un Assessorato regionale per una somma di denaro, oltre interessi e spese. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo con apposito decreto di esecutorietà, comunicato al difensore della società ma mai notificato all’amministrazione debitrice. La creditrice aveva poi notificato telematicamente atto di precetto, che menzionava espressamente il decreto di esecutorietà.

Perdurando il mancato pagamento, la società proponeva giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario. L’amministrazione intimata si costituiva con memoria di mera forma. Il ricorso veniva trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa prevalente, secondo cui l’ottemperanza è caratterizzato dalla peculiarità di non richiedere la diffida e, quindi, nemmeno la notificazione del precetto.

Nel caso concreto, però, la notifica del precetto ha avuto una funzione ulteriore. Il decreto ingiuntivo completo di attestazione di definitiva esecutività non era mai stato notificato al debitore: tale omissione avrebbe integrato un vizio processuale. Il precetto, notificato successivamente all’amministrazione, richiamava espressamente il decreto di esecutorietà, supplendo così alla notifica mancante.

Su questa base il Collegio afferma che il precetto può dare validamente inizio, come vera notificazione del titolo esecutivo, al termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/2006. Si tratta di una lettura non formalistica della norma, che il Collegio reputa possibile quale giusto punto di equilibrio tra le esigenze di celerità del giudizio amministrativo e quelle di effettività del contraddittorio.

Passando al merito, la pretesa creditoria trova fondamento nel decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 475 c.p.c. Il termine dilatorio risulta comunque rispettato: dalla notifica del precetto a quella dell’atto introduttivo del giudizio è decorso un intervallo ben superiore ai 120 giorni.

Il ricorso è pertanto accolto. L’amministrazione è condannata al pagamento della somma portata dal titolo, oltre interessi legali e spese processuali, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza è nominato sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del termine. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. n. 55/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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