Rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per tirocinio: annullamento per contraddittorietà procedimentale (TAR Lombardia n. 3867 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per violazione dei principi di partecipazione procedimentale e di correttezza dell’azione amministrativa, il provvedimento di rigetto di un’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno adottato all’esito di un procedimento nel quale le comunicazioni ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, provenienti da diverse amministrazioni coinvolte, abbiano contestato all’interessato profili differenti e tra loro contraddittori, confluiti in un atto finale motivato in modo stereotipato. La contraddittorietà delle richieste istruttorie e dei rilievi preclude un effettivo esercizio del diritto di partecipazione e vizia il provvedimento conclusivo, a maggior ragione quando l’amministrazione non abbia concretamente ponderato la documentazione favorevole prodotta dall’interessato e la sua positiva integrazione sociale e lavorativa.
Il Fatto
Una cittadina tunisina, entrata in Italia nell’ambito di un progetto europeo di migrazione regolare promosso dal Comune di Milano, era titolare di un permesso di soggiorno per tirocinio ex art. 39-bis del d.lgs. n. 286/1998. Aveva chiesto il rinnovo/conversione del titolo per motivi di lavoro subordinato, producendo documentazione relativa a un rapporto di lavoro part-time e alla selezione per il Servizio Civile Universale. La Questura di Milano aveva respinto l’istanza rilevando l’assenza del modello 209 e del contratto di soggiorno; avverso tale diniego la ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso rilevando l’evidente incoerenza degli atti endoprocedimentali. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva contestato la tipologia del titolo posseduto e la tardività della domanda, mentre la Questura aveva successivamente richiesto documentazione attestante il rapporto di lavoro e la condizione alloggiativa, per poi rigettare l’istanza per mancata produzione del modello 209 e del contratto di soggiorno. Tale conduzione del procedimento, secondo il Collegio, pregiudica la concreta partecipazione procedimentale dell’interessato.
La motivazione del provvedimento finale, definita stereotipata, non dava conto delle ragioni per cui le osservazioni presentate non avevano superato i rilievi, pure tra loro contraddittori. Il Collegio ha inoltre rilevato che la Questura non aveva considerato la piena risposta al programma di integrazione, l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la selezione per il Servizio Civile Universale.
Quanto alla tardività della domanda, il TAR ha osservato come risulti dagli atti, e dal richiamo espresso nel provvedimento impugnato, che l’istanza era stata presentata l’8 marzo 2024, e quindi tempestivamente rispetto alla scadenza del titolo. Per queste ragioni il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento e obbligo di riesame della posizione della ricorrente.
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Nota della Redazione
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