Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per acquisizione o restituzione aree (TAR Sicilia n. 2465 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non abbia dato esecuzione al giudicato è tenuta ad adempiere all’ordine in esso contenuto nel termine fissato dal giudice. Quando il titolo esecutivo imponga, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, l’alternativa tra acquisizione definitiva delle aree e loro restituzione previa riduzione in pristino, il protrarsi dell’inerzia legittima la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di mancato adempimento. L’estrema gravità della perdurante inerzia giustifica l’applicazione della misura di cui alla lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a., commisurata al ritardo. Il giudice può inoltre disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti, ove l’inerzia abbia arrecato danno all’Erario.
Il Fatto
I danti causa dei ricorrenti e la ricorrente erano comproprietari di un appezzamento di terreno, integralmente destinato a uliveto, oggetto di occupazione temporanea d’urgenza da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane, autorizzata con decreto prefettizio e prorogata nel tempo, senza che fosse mai adottato un valido provvedimento di espropriazione.
Con la sentenza n. 2077/2023, il TAR Sicilia aveva ordinato all’amministrazione di provvedere, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ad acquisire le aree in via definitiva oppure a restituirle, previa riduzione in pristino. Il titolo esecutivo è passato in giudicato ed è stato notificato, ma il Consorzio non ha dato attuazione, neppure parziale, al giudicato. Esperita la diffida ad adempiere, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione è rimasta inadempiente agli obblighi posti alternativamente a suo carico dal giudicato. Il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato e i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 erano ampiamente decorsi, senza alcun risultato concreto.
Ne discende l’ordine di provvedere, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, secondo l’alternativa già delineata: acquisizione definitiva delle aree o restituzione con riduzione in pristino, con le conseguenze indennitarie o risarcitorie. Resta salva la possibilità di accordo negoziale e stragiudiziale tra le parti.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia oltre tale termine, il Collegio nomina quale commissario ad acta il Responsabile della Struttura Territoriale per la Sicilia dell’Anas, con facoltà di delega, affinché provveda entro i 60 giorni successivi al vano spirare del termine assegnato al Consorzio.
Considerata l’estrema gravità dell’inerzia, il Collegio concede la misura richiesta a norma della lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a., determinandola in euro 500,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il termine massimo complessivo di 150 giorni. Il Collegio onera inoltre la Segreteria della trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Corte dei Conti Regione Sicilia, avendo l’inerzia già arrecato un danno all’Erario.
Le spese di lite sono poste a carico del Consorzio soccombente, liquidate con applicazione della Tabella n. 21 dell’Allegato al D.M. n. 55/2014.
Nota della Redazione
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