Ottemperanza al giudicato e inerzia amministrativa: ricorso inammissibile (TAR Marche n. 673 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che rimette all’amministrazione il riesame di una posizione, senza dettare criteri interpretativi, è ottemperata dal provvedimento che riesamina il caso e conferma il diniego. Tale provvedimento, ove non impugnato nei termini, consolida la posizione sostanziale e rende inammissibile, per difetto del presupposto dell’inerzia, l’azione di ottemperanza e la richiesta di conversione del rito ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm. Il giudizio di ottemperanza presuppone un obbligo di fare rimasto inadempiuto, non il riesame critico dell’esito dell’attività amministrativa già svolta.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, sono transitati nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito del d.lgs. n. 177/2016. Ritenendo di aver subito un trasferimento d’autorità, hanno chiesto l’indennità di trasferimento dell’art. 1 della legge n. 86/2001, ma le richieste sono state respinte nel 2017 e poi nei provvedimenti del 2020, fondati sull’art. 18, comma 13, del d.lgs. n. 177/2016 e sull’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001, che escludono l’indennità per il trasferimento a sede limitrofa.

I dinieghi sono stati impugnati e il ricorso è stato accolto con la sentenza n. 211/2023, limitatamente al difetto di motivazione, con ordine all’amministrazione di riesaminare le singole posizioni ed entro un termine. Nel 2024 l’amministrazione ha emanato una circolare contenente istruzioni operative. Secondo i ricorrenti, essa non ha poi liquidato l’indennità agli aventi diritto, e per questo hanno promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo anche la conversione del rito.

La Motivazione della Corte

Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità, deducendo di aver ottemperato con un provvedimento del 2023 che confermava il diniego per tutti i ricorrenti, mai contestato. Il Collegio ha condiviso l’eccezione, rilevando che la sentenza n. 211/2023 era stata sostanzialmente eseguita.

Il Tribunale ha osservato che la decisione di riesame non indicava all’amministrazione come interpretare il concetto di “sede di servizio limitrofa”, ma si limitava a disporre il riesame di ogni singola posizione, in fatto e in diritto. L’esito era pertanto ancora da definire in sede amministrativa, e quell’esito si è concretizzato nel provvedimento del 9 agosto 2023.

La successiva circolare del 2024 non ha rivalutato le singole posizioni, ma ha fornito solo indirizzi generali per i futuri trasferimenti e per la riconsiderazione delle istanze ancora non oggetto di contenzioso. I ricorrenti, invece, avevano già avviato un contenzioso e lo avevano definito, prima in sede giudiziaria e poi in sede amministrativa, con il provvedimento anteriore alla circolare.

Da qui la conseguenza processuale: l’omessa impugnazione del provvedimento di diniego rende non accoglibile la richiesta di conversione del rito ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm., che presuppone la sussistenza dei relativi presupposti. Il Collegio ha escluso la denunciata inerzia, perché l’amministrazione ha dato esatto adempimento al giudicato con un nuovo provvedimento motivato, idoneo a consolidarsi in mancanza di contestazione nei termini di rito.

La contestazione non può ritenersi dedotta con l’odierno ricorso, avviato sull’erroneo presupposto dell’inerzia. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e comunque improcedibile, con spese compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *