Rimborso oneri concessori per titolo edilizio decaduto e prescrizione decennale (TAR Marche n. 679 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso dei contributi di urbanizzazione e dei costi di costruzione versati a fronte di un titolo edilizio non utilizzato si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.. Il dies a quo decorre dalla decadenza del permesso di costruire, che opera automaticamente ex lege al maturare del termine per l’ultimazione dei lavori, non occorrendo un espresso atto amministrativo dichiarativo, avente il provvedimento successivo natura meramente ricognitiva con efficacia ex tunc. La prescrizione può essere opposta dal terzo interessato ai sensi dell’art. 2939 cod. civ., al fine di evitare l’effetto riflesso pregiudizievole derivante dalla sopravvivenza del rapporto principale, salvo rinuncia espressa del debitore. Non integra interruzione la missiva del Comune diretta a terzi che si limiti a menzionare l’altrui istanza di rimborso.
Il Fatto
Il ricorrente acquistava nel 2008 un immobile nel Comune di Magliano di Tenna, con contratto che menzionava il permesso di costruire rilasciato nel 2006 per lavori di restauro e risanamento conservativo. Nel 2012 il Comune comunicava che i lavori non erano stati eseguiti in tempo utile e che sussisteva il diritto al rimborso del contributo versato ex art. 16 d.P.R. 380/2001, per complessivi euro 14.623,55.
Il ricorrente presentava istanza di rimborso, reiterata nel tempo. Nel 2018 il Comune pagava la somma ai precedenti proprietari. Il ricorrente agiva quindi davanti al giudice amministrativo per la declaratoria del proprio diritto al rimborso e la condanna dell’ente. Il Collegio disponeva l’intervento dei danti causa, destinatari del pagamento, che eccepivano la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di mancata notifica ai presunti controinteressati e di omessa impugnazione degli atti di pagamento. La materia involge diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., come affermato da Cons. Stato n. 4639 del 2021. I destinatari del pagamento non assumono quindi la veste di controinteressati ex art. 41 cod. proc. amm., essendo stati legittimamente chiamati con intervento iussu iudicis ex art. 28 cod. proc. amm.
Gli intervenienti sono tuttavia titolati a opporre la prescrizione nei confronti del Comune non costituito. L’art. 2939 cod. civ. consente ai terzi interessati di eccepirla, poiché dal rigetto deriverebbe il consolidamento della loro posizione, secondo Cons. Stato n. 2212 del 2015.
Nel merito, il diritto al rimborso sussiste in astratto: gli oneri pagati a fronte del mero rilascio del titolo e non corrispondenti ad alcuna trasformazione del territorio sono oggettivamente indebiti, come affermato da Cons. Stato n. 4892 del 2020. Il dies a quo si individua però nella decadenza del permesso, che opera automaticamente al maturare del triennio per l’ultimazione dei lavori, senza necessità di atto dichiarativo, secondo Cons. Stato n. 10065 del 2023: nel caso di specie il termine è spirato il 29 luglio 2010.
La nota comunale del 2012 non integra riconoscimento del debito, difettando il requisito dell’inequivocità, come richiesto da Cass. n. 27372 del 2020. La missiva del 2016 del Comune diretta agli intervenienti è priva dei caratteri della costituzione in mora, limitandosi a menzionare l’istanza del ricorrente, e non è idonea a interrompere la prescrizione, secondo Cass. n. 35153 del 2023 e Cass. n. 7188 del 2025. La messa in mora del 2021 e la notifica del ricorso sono successive alla scadenza del termine decennale.
Il diritto al rimborso ex art. 16 d.P.R. 380/2001 è dunque estinto per prescrizione, con conseguente rigetto del ricorso. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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