L’accesso del confinante alla pratica edilizia di sanatoria (TAR Puglia n. 1051 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La posizione di proprietario di immobile confinante con quello oggetto di un intervento edilizio integra di per sé il requisito della vicinitas, che attribuisce un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai documenti del procedimento abilitativo ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990. Detta posizione, qualificata e differenziata, non è meramente emulativa né è preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, essendo motivata con riferimento a uno specifico intervento assentito. La legittimazione all’accesso è distinta e più ampia rispetto a quella richiesta per l’impugnazione dei titoli edilizi e prescinde dall’esito dei giudizi instaurati avverso gli atti del procedimento, potendo essere esercitata anche da chi è stato parte processuale del giudizio definito con la declaratoria di improcedibilità dell’appello avverso l’annullamento del titolo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello della società controinteressata, aveva ottenuto l’annullamento di una nota comunale di revoca di un permesso di costruire con sentenza del TAR, poi impugnata in appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, la società aveva presentato istanza per eliminare le difformità edilizie accertate dal tecnico verificatore, ottenendo il parere favorevole del Comune e la conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse.
Il ricorrente, quindi, formulava istanza di accesso alla pratica edilizia presentata per la sanatoria delle difformità, ma il Comune rimaneva inerte. Avverso tale silenzio, il proprietario confinante agiva dinanzi al TAR per l’accertamento dell’illegittimità e la condanna dell’Amministrazione a rendere visibile la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di accesso alle pratiche edilizie del confinante, affermando che la vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere. Tale posizione risulta qualificata e differenziata, poiché motivata con riferimento a uno specifico intervento edilizio assentito dall’Amministrazione.
Il Collegio precisa che, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia, è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a tutti coloro che si trovano in situazione di stabile collegamento con la zona. Tale interesse è distinto da quello richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi, essendo direttamente tutelati i terzi proprietari di aree limitrofe dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi.
Applicando tali principi al caso di specie, il TAR ritiene incontestata la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse diretto, concreto e attuale, in quanto proprietario di immobile confinante con quello oggetto della sanatoria e parte processuale del giudizio definito dal Consiglio di Stato. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la condanna del Comune a rendere disponibile la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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