Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1552 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può far valere il proprio diritto sulla base di titolo avente efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento: l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendo il giudice verificare misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1749/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 1.000,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio. Esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò la conseguenza che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con la legge 28 febbraio 1997, n. 30: intervallo che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli oneri collegati. In caso di inutile decorso, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non gli è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta in questa materia, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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