Revoca della convenzione non incide sulla servitù di uso pubblico (TAR Lombardia n. 1554 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della delibera che aveva approvato una convenzione di destinazione a uso pubblico di una strada privata non incide sulla servitù di uso pubblico, ove questa trovi la propria fonte in un atto negoziale o nell’usucapione, e non in un provvedimento amministrativo. Il provvedimento che riapre al transito veicolare un tratto in precedenza destinato al solo passaggio ciclo-pedonale rende la servitù più gravosa e viola l’art. 1063 cod. civ., perché l’estensione e le modalità di esercizio della servitù sono determinate dal titolo. La servitù di passaggio pedonale non comprende quella di passo carrabile, di contenuto più ampio. Ai fini della demanialità della via privata non è sufficiente l’iscrizione nell’elenco delle strade comunali, di natura dichiarativa.
Il Fatto
Il Comune ha disposto l’apertura al traffico veicolare di un tratto di via in cui si affacciano le proprietà dei ricorrenti, in precedenza riservato al passaggio pedonale e ciclabile e chiuso da una sbarra. Il provvedimento ha revocato la precedente delibera di approvazione di una convenzione e la convenzione stessa, motivando la scelta con il mutamento della situazione urbanistica e viabilistica e con l’esigenza di collegare le nuove aree edificate a nord, ove è previsto un plesso scolastico.
I proprietari hanno impugnato la delibera e gli atti conseguenti, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, la non revocabilità della convenzione senza la sottoscrizione della controparte, la necessità di accertare incidentalmente la natura della strada, la violazione del codice della strada e del d.m. 5.11.2001, nonché il contrasto con gli strumenti di pianificazione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la propria giurisdizione. Sebbene l’accertamento della proprietà pubblica o di uso pubblico di una strada spetti di regola al giudice civile, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm. la questione è scrutinabile incidenter tantum quando costituisce il presupposto del provvedimento impugnato, come avvenuto nel caso di specie.
È respinta l’eccezione di inammissibilità per omessa notificazione ai controinteressati. Questi non devono essere nominativamente indicati, se agevolmente identificabili dall’atto. Il provvedimento impugnato non individua portatori di interessi qualificati alla sua conservazione, limitandosi a motivare esigenze di una collettività indifferenziata, peraltro descritta in termini generici.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il secondo motivo, di carattere assorbente. La strada è stata realizzata dai proprietari frontisti in forza di una convenzione del 1969 e la proprietà è rimasta privata, non essendo mai intervenuto alcun atto di trasferimento in favore dell’ente. La convenzione successiva dà atto che le spese furono sostenute dai privati e ne afferma la destinazione al passaggio pubblico, con esclusione del traffico veicolare.
Richiamato il principio di tassatività dei modi di costituzione delle servitù di cui all’art. 1032 cod. civ., il Tribunale esclude che sussistano provvedimenti amministrativi costitutivi del titolo, in assenza della corresponsione dell’indennità dovuta ai sensi degli artt. 1032 e 1053 cod. civ. La servitù risulta invece costituita in via negoziale o per usucapione, mediante l’uso protratto della collettività indifferenziata.
Il provvedimento impugnato, revocando la delibera e la convenzione, non è idoneo a incidere sulla servitù, che non ha fonte provvedimentale. Esso, inoltre, non poteva rendere la servitù più gravosa consentendo il traffico veicolare in luogo di quello ciclo-pedonale, in violazione dell’art. 1063 cod. civ.: la servitù di passo carrabile ha contenuto più ampio di quella pedonale e da questa non può desumersi. Né vale l’iscrizione nell’elenco delle strade comunali, di natura dichiarativa, o il dato catastale. Il ricorso è accolto, con compensazione delle spese e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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