Dissuasori scolari sono segnali complementari e richiedono nulla osta Anas (TAR Lombardia n. 1550 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I dispositivi installati sulla sede stradale al fine di indurre il conducente a rallentare la velocità rientrano nel genus dei segnali complementari di cui all’art. 42, comma 2, cod. strada, nel testo vigente ratione temporis e in quello risultante dalla modifica operata dall’art. 23, comma 1, lett. b), legge n. 177/2024. La relativa installazione richiede il rispetto delle caratteristiche tecniche fissate dal regolamento attuativo, l’autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il nulla osta dell’ente proprietario della strada. Nei tratti interni di strade statali che attraversano centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti la competenza comunale al rilascio di concessioni e autorizzazioni è subordinata al nulla osta dell’ente proprietario, la cui mancanza legittima il diniego. Il contegno procedimentale del Comune che abbia spontaneamente richiesto lo scrutinio dell’ente proprietario preclude la contestazione in giudizio della relativa competenza.

Il Fatto

Il Comune ricorrente aveva formulato istanza ad Anas per l’installazione di due dissuasori lungo la S.S. 494 “Vigevanese”, al km 46+780 lato destro e al km 46+805 lato sinistro, nel proprio territorio. Si trattava di sagome raffiguranti scolari in procinto di attraversare la strada. Con nota del 28 settembre 2022 Anas aveva rigettato l’istanza, qualificando i manufatti come segnali complementari e rilevando la carenza delle caratteristiche tecniche e costruttive richieste.

Il Comune ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo l’errata applicazione delle norme del codice della strada, l’assenza di competenza di Anas sul tratto stradale, rientrante nel centro abitato, e la qualificazione dei dissuasori come elementi di arredo urbano. Anas si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 26, comma 3, cod. strada riserva al Comune il rilascio di concessioni e autorizzazioni per i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, ma previo nulla osta dell’ente proprietario. L’art. 42, comma 2, cod. strada, nel testo ratione temporis vigente, include tra i segnali complementari i dispositivi destinati a impedire la sosta o a rallentare la velocità; la modifica introdotta dalla legge n. 177/2024 ha esplicitato ciò che la precedente formulazione già racchiudeva, ricomprendendovi anche gli interventi sull’infrastruttura stradale.

Il Tribunale rileva che i manufatti installati sono idonei ad attirare l’attenzione dell’automobilista inducendolo a rallentare. È lo stesso Comune ad aver riconosciuto, negli scritti difensivi, la finalità di incrementare la consapevolezza dei conducenti della presenza di scolari attraversanti la via e di tutelare l’incolumità dei bambini. Rileva dunque l’aspetto finalistico del dispositivo e la sua oggettiva idoneità a determinare il rallentamento della velocità.

Acclarata la riconducibilità dei dissuasori al genus dei segnali complementari, ne discende il mancato assolvimento delle prescrizioni tecniche che li governano: i materiali non pericolosi in caso di collisione, le caratteristiche costruttive e i requisiti fotometrici e colorimetrici previsti dal regolamento attuativo. L’installazione deve essere autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e posta in opera previa ordinanza dell’ente proprietario. L’assenza di tale autorizzazione e delle caratteristiche tecniche rende legittime le valutazioni di Anas.

Quanto alla competenza, il tratto stradale non è qualificabile come strada urbana di scorrimento ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d), cod. strada, mancandone le caratteristiche; si tratta di strada extraurbana di tipo C. La circostanza che il tratto attraversi il centro abitato non ne muta la qualificazione, trattandosi di tratto interno di strada statale ricadente nell’art. 2, comma 7, cod. strada. Da qui la necessità del nulla osta Anas, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio.

Il Tribunale sottolinea infine che il Comune, in sede procedimentale, ha spontaneamente richiesto lo scrutinio di Anas, intrattenendo una lunga interlocuzione. Tale contegno conferma l’esistenza delle potestà dell’ente proprietario e colora di inammissibilità il primo motivo di ricorso, contrastante con il divieto del venire contra factum proprium. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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