Ottemperanza Carta docente accolta e commissario ad acta nominato (TAR Campania n. 4876 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, ordina all’amministrazione di provvedere all’integrale esecuzione del dispositivo, designando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La nomina anticipata del commissario è funzionale a garantire l’effettività della tutela, evitando un nuovo giudizio in caso di protratta inerzia dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accreditamento della somma di euro 1.500,00, oltre rivalutazione e interessi.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. In particolare, il giudice ha accertato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che impone all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Ha quindi ordinato all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo del titolo azionato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte ricorrente, a carico e spese dell’amministrazione.
Il TAR ha infine posto le spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in euro 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ha determinato il compenso del commissario ad acta in euro 500,00, ove l’incarico sia effettivamente espletato.
Nota della Redazione
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