Emersione lavoro irregolare: reddito minimo del datore requisito indefettibile (TAR Lazio n. 2492 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020, il possesso di un reddito minimo in capo al datore di lavoro, fissato dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, costituisce presupposto indefettibile ai fini della definizione positiva del procedimento. La sua carenza integra una condizione ostativa ab origine, non imputabile al datore e non superabile a favore del lavoratore. In difetto di tale requisito il rigetto dell’istanza assume i contorni di un provvedimento vincolato, con applicabilità dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990. Resta escluso il rilascio del permesso per attesa occupazione, che presuppone comunque l’accertamento originario dei requisiti di emersione. Non è configurabile alcun legittimo affidamento in capo al lavoratore, stante l’inesauribilità del potere amministrativo.

Il Fatto

Il lavoratore ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Roma, in data 7 febbraio 2024, ha respinto la domanda di emersione presentata dalla propria datrice di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il diniego si fonda sul parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che ha rilevato come la richiedente, dal 2017, non avesse presentato alcuna dichiarazione fiscale e pertanto non disponesse del reddito dichiarato pari a euro 20.000, indicato come unico percettore del nucleo familiare.

Il ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative, l’illegittimità del diniego per essere la causa reddituale imputabile al solo datore di lavoro e la lesione del legittimo affidamento maturato per effetto dello svolgimento dell’attività lavorativa dal momento della presentazione della domanda. Il Ministero dell’Interno si costituisce e chiede la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la propria ordinanza cautelare del 17 ottobre 2024, non impugnata, con cui l’istanza del ricorrente era stata respinta in ragione dell’accertata carenza del requisito reddituale. Su questa base individua la questione giuridica nella verifica della natura di tale requisito e delle conseguenze della sua assenza sul perfezionamento della procedura.

La carenza del reddito minimo previsto dall’art. 103, commi 5 e 6, del D.L. n. 34/2020 e fissato dall’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 non costituisce causa imputabile al datore superabile a favore del lavoratore, ma profilo di insussistenza ab origine delle condizioni normative della regolarizzazione. Il dato non risulta specificamente contestato, con gli effetti dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm..

Quanto al permesso per attesa occupazione, il Tribunale richiama la sentenza n. 209/2023 della Corte costituzionale, che ne esclude il rilascio in difetto del reddito minimo in capo al datore, perché ciò presuppone comunque l’accertamento originario dei requisiti di emersione. Nello stesso senso richiama il Consiglio di Stato, sez. III, n. 606 del 26 gennaio 2026, secondo cui il titolo non trova cittadinanza nel procedimento di emersione, disciplina derogatoria da applicare nei limiti contemplati.

Sui vizi procedimentali, il Collegio rileva che l’Amministrazione ha trasmesso al lavoratore, mediante raccomandata, la comunicazione del parere negativo in data 13 aprile 2022, sicché la doglianza non è di fatto sussistente. In ogni caso, il possesso del reddito costituisce requisito indefettibile, con la conseguenza che la reiezione assume i contorni di un provvedimento vincolato e opera l’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990.

Infine, il tempo trascorso, ancorché lungo, non determina un affidamento tutelabile, poiché l’Amministrazione conserva la potestà di decidere oltre la scadenza del termine, di natura non perentoria. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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