Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1386 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, quindi ordina all’amministrazione il puntuale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudice del lavoro. Il commissario ad acta nominato in caso di ulteriore inerzia può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, poiché il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non tollera esoneri interni. A tale dirigente non è dovuto alcun compenso, perché la funzione rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per la Carta elettronica di aggiornamento e formazione, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, con condanna dell’amministrazione al pagamento di € 3.500,00 oltre interessi per ciascuna.
Passata in giudicato la decisione e rimasta ineseguita, le docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di integrale esecuzione del titolo e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. L’Amministrazione si è costituita in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine fissato dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Prima di esaminare il merito, il TAR affronta una questione processuale. La parte ricorrente aveva depositato una nota alle ore 01:00 del giorno dell’udienza camerale, invocando norme sulla partecipazione da remoto. Il Tribunale esclude ogni rilievo a tale nota: essa viola i termini processuali e richiama disposizioni inapplicabili alle udienze in presenza, giacché la modalità da remoto costituisce un residuo del periodo emergenziale, oggi previsto solo per le udienze pubbliche straordinarie di smaltimento dell’arretrato.
Nel merito il ricorso è accolto. Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
Quanto al compenso, il Collegio esclude che al commissario spetti alcunché. La nomina cade su un dirigente dello stesso Ministero resistente, e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come confermato da una serie di precedenti amministrativi.
Il Tribunale precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, avendo riguardo analogicamente ai minimi del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in euro 857,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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