Omessa pronuncia cautelare con fissazione dell’udienza di merito (TAR Calabria n. 398 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. può essere definita dal giudice amministrativo con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi del comma 10 della medesima disposizione, qualora le esigenze del ricorrente risultino apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili con la definizione del giudizio nel merito. Tale modalità di definizione dell’incidente cautelare presuppone la delibazione positiva del fumus boni iuris e del periculum in mora, senza che si renda necessaria una pronuncia di accoglimento o rigetto della domanda di sospensione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della strumentazione medicale, ha impugnato la determinazione con cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria aveva disposto l’aggiudicazione della procedura di RDO MePA per l’acquisto di un sistema integrato per la valutazione della funzione respiratoria, in favore della controinteressata. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, oltre al conseguimento dell’aggiudicazione e al subentro nel contratto eventualmente stipulato.
Nella camera di consiglio del 29 luglio 2026 si sono costituite l’amministrazione resistente e la società controinteressata.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, preliminarmente, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. Valutata la domanda cautelare, ha applicato il disposto dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., secondo cui il giudice può definire il giudizio cautelare con la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando le esigenze delle parti siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente in tale sede.
La scelta del giudice amministrativo di non pronunciarsi sulla domanda di sospensione ma di fissare direttamente l’udienza pubblica di merito implica una valutazione positiva dei presupposti dell’azione cautelare, con contestuale ritenuta sufficienza della definizione del giudizio nel merito a garantire la tutela della parte ricorrente. Tale istituto, da intendersi quale omessa pronuncia cautelare, consente di evitare una decisione anticipata sulla controversia che potrebbe risultare prematura, assicurando comunque una rapida definizione della lite.
In applicazione di tale principio, il TAR ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito per il giorno 15 dicembre 2026, disponendo che l’ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.