Pensione privilegiata e CTU esplorativa: onere della prova sul dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 350 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria, il giudice non può disporre una consulenza tecnica d’ufficio che assuma carattere meramente esplorativo, volta cioè a supplire alla carenza probatoria del ricorrente. Spetta al dipendente, in applicazione dell’art. 2697 c.c., fornire elementi idonei a superare i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che abbiano escluso la dipendenza delle infermità da causa di servizio. Il ricorso va respinto quando l’interessato si limiti a un generico richiamo alla gravosità del servizio, senza documentare la peculiarità delle mansioni né produrre certificazioni o pareri pro-veritate che confutino le valutazioni medico-legali contrarie.

Il Fatto

Il ricorrente, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria collocato a riposo nell’aprile 2012, agiva davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria. L’INPS di Latina aveva respinto l’istanza con determinazione dirigenziale n. 75 del 23.07.2014, sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che aveva escluso la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate.

Il ricorrente deduceva la dipendenza da causa di servizio di due infermità e contestava il parere del Comitato come apodittico e fondato su istruttoria carente, chiedendo l’accertamento del diritto al trattamento privilegiato di Tabella A, categoria 8ª, e la condanna dell’INPS al pagamento. L’istituto si costituiva chiedendo il rigetto e opponendosi alla richiesta di CTU medico-legale.

La Motivazione della Corte

La Corte individua l’oggetto del giudizio nell’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e passa in rassegna i pareri medico-legali acquisiti. Il primo, del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie dell’11.12.1992, si era espresso in modo conforme alla proposta favorevole dell’Amministrazione senza indicare le ragioni dell’adesione: è proprio questo, osserva il giudice, il parere privo di motivazione.

Il secondo parere, del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 04.12.2013, risulta invece sufficientemente motivato. In esso si legge che l’ulcera gastroduodenale non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione a sfondo neuro-distonico sulla quale i fattori esogeni invocati non potevano avere influito, neppure sotto il profilo concausale. Quanto all’epatopatia cronica, si argomenta che il soggetto non aveva sofferto di epatite virale né era stato esposto ad agenti epatotossici.

A questi due pareri ne seguiva un terzo, sempre del Comitato di Verifica, richiesto dall’INPS per comporre la discordanza. Anche questo, reso il 17.07.2024, ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate, configurando un accertamento definitivo.

Di fronte a tale duplice esclusione, il ricorrente non ha opposto argomentazioni valide e documentate. La Corte rileva che non è stata prodotta documentazione sull’effettivo servizio svolto nell’amministrazione penitenziaria, né alcuno specifico riferimento al servizio reso al di là di un generico richiamo al contesto lavorativo e alle mansioni gravose e stressanti. Mancano certificazioni mediche o pareri pro-veritate che dimostrino l’incidenza causale del servizio sull’insorgenza delle infermità.

Su questo presupposto il giudice richiama l’art. 2697 c.c. e afferma che incombe sul ricorrente l’onere di fornire elementi probatori idonei a superare quanto riportato nei documenti ufficiali. Non può quindi darsi luogo a una CTU meramente esplorativa, non consentita. La Corte osserva inoltre che il dipendente è cessato dal servizio per dimissioni volontarie e non per le infermità di cui chiede il riconoscimento. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per apprezzabili motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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