Divieto di consulenze non autorizzate e obbligo di riversamento dei compensi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 112 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai professori universitari a tempo pieno è consentito, senza previa autorizzazione del Rettore, esclusivamente lo svolgimento di attività di collaborazione scientifica e di consulenza di natura scientifica, rese a titolo personale, in forma non organizzata e con carattere occasionale, mentre resta loro interdetto l’esercizio di attività libero-professionale. L’art. 9, comma 2-ter, d.l. n. 44/2023, conv. in legge n. 74/2023, ha natura ricognitiva e non innovativa, salvo che per le consulenze rese “per motivi di giustizia”, che ricomprendono anche quelle tecniche di parte. L’omessa richiesta di autorizzazione integra un occultamento doloso del danno, con differimento del dies a quo della prescrizione alla data della sua scoperta. Il riversamento dei compensi è dovuto al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Il potere riduttivo non è esercitabile in presenza di illecito doloso.
Il Fatto
La Procura regionale aveva evocato in giudizio un docente universitario di seconda fascia, in regime di tempo pieno, contestandogli lo svolgimento di 21 incarichi esterni tra il 2016 e il 2021, in assenza delle prescritte autorizzazioni, per un danno complessivo di euro 235.510,15. La domanda si articolava in due voci: euro 106.019,76 per emolumenti introitati e non riversati, ed euro 129.490,39 per differenze retributive tra regime a tempo pieno e a tempo definito.
La Sezione giurisdizionale per la Campania, con sentenza n. 683 del 7 dicembre 2023, aveva respinto l’eccezione di prescrizione, individuando il dies a quo nella trasmissione della relazione della Guardia di Finanza alla Procura contabile, e aveva condannato il convenuto al pagamento della prima voce, rigettando quella relativa al danno da lesione del dovere di esclusiva. Entrambe le parti hanno proposto gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per violazione del principio di sinteticità, pur rilevando l’estrema prossimità del gravame alla soglia dell’inammissibilità ex art. 5 c.g.c. e art. 190, comma 2, c.g.c. L’atto individuava comunque il quantum appellatum e i risultati attesi, risultando sufficientemente specifico.
Nel merito, la Corte ha confermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione. L’omessa attivazione degli obblighi di informazione e autorizzazione previsti dagli art. 60 d.P.R. n. 3/1957, art. 11 d.P.R. n. 382/1980 e art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 integra un occultamento doloso del danno, che può estrinsecarsi anche in una condotta meramente omissiva. Il silenzio serbato dal docente non è compensato dalla fatturazione in regime IVA, trattandosi di adempimenti verso soggetti diversi dall’Ateneo.
Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito che la legge n. 240/2010 non ha liberalizzato lo svolgimento indiscriminato di attività consulenziali. Le deroghe al divieto di attività libero-professionale sono di stretta interpretazione: la consulenza ammissibile è quella di natura scientifica, resa in forma personale e non organizzata, occasionale, con parere o relazione finale. L’art. 9, comma 2-ter, d.l. n. 44/2023 ha natura ricognitiva, salvo che per le consulenze “per motivi di giustizia“, ove è ammessa una lettura estensiva comprensiva delle consulenze tecniche di parte. La titolarità di partita IVA, la partecipazione societaria e il numero e la consistenza degli incarichi confermano la natura non occasionale delle prestazioni.
La Corte ha quindi accolto parzialmente l’appello principale, espungendo dal computo la fattura ANAS mai incassata e le due fatture qualificabili come consulenze tecniche di parte. Ha inoltre respinto l’appello incidentale della Procura regionale, confermando l’assoluzione relativa al danno differenziale da violazione del vincolo di esclusiva: tale pregiudizio, non predeterminato dalla legge, grava sul P.M. contabile, che deve provare l’effettiva sottrazione di energie lavorative e non può cumularlo automaticamente con gli emolumenti non riversati.
Quanto alla quantificazione, la Corte ha confermato il criterio del lordo delle imposte, richiamando le Sezioni riunite n. 13/2021/QM, ed ha escluso l’esercizio del potere riduttivo, incompatibile con la natura dolosa dell’illecito. La novella dell’art. 21 d.l. n. 76/2020 non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Nota della Redazione
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