Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 437 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia costituito da sentenza passata in giudicato, notificata all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale, e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche all’azione di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico si considerano connesse ai compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. L’inerzia seriale dell’Amministrazione giustifica la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere la retribuzione professionale per un importo di euro 869,12. Il ricorso è stato proposto dopo che l’Amministrazione è rimasta inerte, nonostante la notificazione del titolo a mezzo di posta elettronica certificata presso il domicilio reale.

La parte ha domandato l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in linea capitale e a titolo di interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata regolarmente al Ministero soccombente.

Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Tale termine, osserva il TAR, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza in danno dell’Amministrazione.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, la domanda è stata accolta. Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali.

Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avuto riguardo ai parametri del d.m. n. 55 del 2014 ridotti per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025). Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale con plurime condanne inottemperate, e ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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