Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 434 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, anche del lavoro, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, previsto per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza. Il compenso del commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico si intende compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, essendo le funzioni connesse ai compiti istituzionali. L’accertata inerzia seriale dell’Amministrazione giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

Una ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno per reiterazione dei contratti in suo favore.

La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e a titolo di interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, e notificata a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto tale termine applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non risultando contestata l’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali. La ricorrente dovrà prontamente segnalare l’infruttuoso decorso del termine, indicando anche il proprio codice fiscale.

Quanto al compenso, il Collegio ha considerato che le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso deve ritenersi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per la semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Infine, il Collegio ha rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne a carico dell’Erario per mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti. Ha pertanto disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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