Rinnovo consigli camerali illegittimo il criterio sulle quote associative (TAR Campania n. 41 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La potestà regolamentare della Camera di commercio non si estende al procedimento di costituzione del Consiglio camerale, riservato allo Stato dall’art. 12, comma 4, legge n. 580/1993 e disciplinato dal D.M. 4 agosto 2011, n. 156. La Camera di commercio non può dunque integrare, con criteri propri, il regolamento ministeriale, fissando essa stessa la soglia al di sotto della quale la quota associativa va considerata meramente simbolica. Il computo delle quote associative non opera nella fase di ammissione delle associazioni datoriali alla procedura, ma in quella successiva di determinazione del numero dei rappresentanti e di ripartizione dei seggi, attenendo al grado di rappresentatività. L’esclusione disposta sulla base di un criterio introdotto in difetto di potere è illegittima e travolge anche il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990.

Il Fatto

Un’associazione datoriale provinciale presentava domanda di partecipazione alla procedura di rinnovo del Consiglio di una Camera di commercio, per il Settore Industria, rendendo la dichiarazione sostitutiva e l’elenco delle imprese associate in regola con almeno una quota annuale nel biennio 2021-2022, in conformità al D.M. n. 156/2011.

Con nota di preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, l’Ente camerale comunicava che avrebbe escluso l’associazione per avere essa dichiarato una quota associativa inferiore alla soglia del 70% del valore medio ponderato riscosso dalle altre associazioni del medesimo settore: soglia fissata in un “rende noto” pubblicato sul sito camerale. La Determinazione del Segretario Generale confermava poi l’esclusione. L’associazione impugnava gli atti davanti al TAR, che in sede cautelare li sospendeva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni in rito. Il “rende noto” e il preavviso di esclusione sono atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività: l’interesse ad agire sorge solo con l’atto conclusivo, sicché il ricorso è ricevibile e non tardivo. Quanto alla circolare ministeriale, si esclude ogni rapporto di presupposizione con gli atti camerali, escludendosi così l’inammissibilità per mancata impugnazione.

Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 12 legge n. 580/1993 riserva allo Stato la disciplina dei tempi, dei criteri e delle modalità della procedura di designazione dei componenti, demandando a un decreto ministeriale l’individuazione delle soglie sotto le quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche. Le previsioni del D.M. n. 156/2011 costituiscono perciò l’unico parametro utilizzabile per condurre il procedimento.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 5960 del 2023), il Collegio osserva che la potestà regolamentare camerale è funzionalizzata all’esercizio dei compiti amministrativi e non può dettare le regole per la formazione degli organi: può riguardare il funzionamento dell’Ente, non il procedimento costitutivo del Consiglio. Ne deriva che la Camera non poteva modificare o integrare il regolamento ministeriale, fissando un proprio criterio per stabilire il valore non simbolico della quota.

Il Collegio aderisce inoltre alla tesi ricostruttiva della ricorrente: il computo delle quote associative rileva non nella fase di ammissione, ma in quella successiva di ripartizione dei seggi, attenendo al grado di rappresentatività dell’organizzazione. Lo conferma la circolare MISE n. 39517 del 07.03.2014, che non correla alcuna sanzione espulsiva alla verifica delle quote simboliche, e la lettura delle ipotesi tassative di esclusione elencate dal D.M. e dalla circolare, tra le quali non rientra la congruità della quota. Il criterio è dunque illegittimo per difetto di potere e inficia sia il preavviso sia il provvedimento definitivo.

Il ricorso è accolto e gli atti impugnati annullati. Le spese sono compensate per la novità della questione, salvo il rimborso del contributo unificato a carico della Camera.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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