Ottemperanza al giudicato civile e cessazione della materia del contendere per pagamento (TAR Piemonte n. 1436 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato civile, intervenuta in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere. La relativa declaratoria non esonera il giudice dalla regolazione delle spese, che vanno poste a carico dell’Amministrazione sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La condanna presuppone la verifica che la sentenza azionata fosse rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza. Ai fini dell’azione esecutiva in danno dell’Amministrazione rileva il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento, in suo favore, della retribuzione professionale docente. La somma liquidata in sede civile era di euro 1.088,34. La sentenza civile era stata pubblicata, notificata e non impugnata, divenendo definitiva.
Nel giudizio amministrativo la ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme dovute, in capitale e a titolo di interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito eccependo l’avvenuta liquidazione della somma con data di esigibilità 24.01.2026, producendo una schermata non integralmente visibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, con atto depositato successivamente, ha attestato di avere ricevuto il pagamento di quanto dovuto sulla base della sentenza civile azionata, come da cedolino stipendiale del mese di gennaio 2026. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese di lite.
L’ottemperanza, intervenuta in corso di causa, è stata ritenuta idonea a integrare la cessazione della materia del contendere. Il pagamento ha, infatti, soddisfatto la pretesa creditoria della ricorrente, facendo venir meno l’interesse all’ordine di esecuzione e alla nomina del commissario ad acta.
Sulla regolazione delle spese il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Il Ministero è stato condannato al pagamento, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari. L’esito riflette la circostanza che la sentenza civile era rimasta inottemperata e che il pagamento è stato eseguito solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso.
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale dell’Amministrazione in data 28.03.2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra quella notifica e quella del ricorso, come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La liquidazione delle spese è stata effettuata ai parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, dell’esito della controversia e dell’assimilabilità della causa, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25.03.2016, n. 1247. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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