Risarcimento dei danni da contagio fitosanitario, no a presunzioni contro lo Stato (TAR Puglia n. 459 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pretese risarcitorie per i danni derivanti dalla diffusione di organismi nocivi da quarantena, la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo discrezionale in una situazione di emergenza fitosanitaria va valutata ex ante, con riferimento cioè alle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili durante lo svolgimento dell’azione amministrativa, e non in una prospettiva successiva. La responsabilità della pubblica amministrazione per l’omesso o inadeguato esercizio di poteri autoritativi richiede comunque la dimostrazione della colpa dell’amministrazione, del danno e del nesso di causalità tra comportamento ed evento, in base al principio generale dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.. La mancata adozione di misure di eradicazione immediata degli alberi infetti non è di per sé indice di illegittimità, quando contrasti con il principio di proporzionalità e con le difficoltà oggettive di intervento su un fenomeno di estensione dirompente.

Il Fatto

I proprietari di due fondi olivetati, colpiti dal disseccamento ascrivibile alla Xylella fastidiosa a decorrere dall’estate 2018, avevano inizialmente adito il Tribunale ordinario di Lecce con atto di citazione del dicembre 2020, chiedendo l’accertamento della responsabilità dello Stato e della Regione Puglia e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali. Il Tribunale ordinario, in esecuzione dell’orientamento della Corte di Cassazione che attribuiva la controversia al giudice amministrativo, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Il giudizio veniva quindi riassunto dinanzi al TAR della Puglia, che qualificava la posizione dei ricorrenti in termini di interesse legittimo collegato all’esercizio dei poteri autoritativi di contenimento dell’emergenza fitosanitaria.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti, oltre alla violazione delle decisioni di esecuzione della Commissione europea in materia di organismi nocivi, avevano dedotto la colpevole inerzia delle amministrazioni, a partire dalla mancata tempestiva comunicazione del ritrovamento del batterio e dalla ritardata adozione di efficaci misure di eradicazione. I giudici pugliesi hanno respinto il ricorso, ritenendo in primo luogo non contestata l’efficacia e la legittimità dei provvedimenti adottati, e comunque non dimostrata alcuna inerzia colpevole. Il percorso argomentativo si fonda sulla ricostruzione dell’intensa attività istruttoria e regolatoria svolta dalla Regione fin dall’ottobre 2013, con l’adozione di prime misure di emergenza e la successiva rimodulazione del piano di azione, resa necessaria dal rapido aggravamento del fenomeno e dalla impossibilità di eradicare il batterio in territori già ampiamente infetti. La scelta del contenimento è stata ritenuta coerente con il quadro normativo europeo e con le acquisizioni scientifiche di quel momento storico.

La Corte ha poi escluso la configurabilità della colpa dell’amministrazione, richiamando i principi consolidati in materia di responsabilità per attività provvedimentale: la stessa può essere accertata solo quando la violazione degli obblighi sia grave e commessa in un contesto che denoti negligenza o imperizia, non già quando la regola di azione attribuisca all’autorità un ampio margine discrezionale. Nel caso di specie, l’azione delle pubbliche amministrazioni è stata valutata come scrupolosa e ragionevole, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 5 settembre 2019, la quale ha escluso che la Commissione avesse dimostrato l’esistenza di violazioni specifiche e del nesso di causalità tra queste e la diffusione del batterio.

Quanto alla lamentata mancata eradicazione immediata, il Collegio ha ulteriormente osservato che tale misura, oltre a non essere ragionevolmente esigibile nell’immediato per le necessarie attività istruttorie, risultava anche in potenziale contrasto con il principio di proporzionalità dell’azione pubblica. Il giudice ha messo in risalto la mancanza di prova da parte dei ricorrenti di avere attivato gli enti competenti, nonché del rispetto dell’onere informativo previsto dalla legge regionale, e l’assenza di elementi circostanziati per ricostruire il nesso causale: non era stato individuato quando, dove e quali specifiche piante infette avrebbero dovuto essere eradicate per impedire la compromissione dei fondi. In definitiva, la mancata dimostrazione di una condotta colpevole e del legame eziologico tra l’azione amministrativa e l’evento dannoso ha condotto al rigetto della domanda, con compensazione integrale delle spese processuali per la complessità e la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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