Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 1175 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore agisca per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, l’inerzia dell’Amministrazione integra il presupposto dell’azione. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo e, ove occorra, nomina un commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato prestato presso il Ministero, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di € 2.500,00.

La sentenza è stata notificata in data 26-7-2024 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione soccombente ed è passata in giudicato. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, quantomeno nel capo relativo al rilascio della Carta elettronica, la ricorrente chiede l’attivazione della stessa, l’accredito della somma oggetto della condanna e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Il primo presupposto è soddisfatto: la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Per effetto di tale modifica, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Il secondo presupposto è parimenti integrato: è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Essendo circostanza di fatto incontestata che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia, il Collegio dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’effetto, ordina di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive.

In accoglimento della domanda, è nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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