Cessazione della materia del contendere e spese di lite nel giudizio di ottemperanza (TAR Molise n. 62 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione integrale del titolo esecutivo, attestata dall’Amministrazione, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da conseguire per la parte ricorrente. La declaratoria di cessazione presuppone l’accertamento della completa ottemperanza al decisum e non richiede una pronuncia nel merito dell’originaria domanda. L’Amministrazione soccombente è comunque tenuta al pagamento delle spese di lite della fase di ottemperanza, liquidate dal giudice, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, che le riconosceva il diritto al pagamento di alcune somme. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la stessa aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise, che aveva accolto la domanda, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento nel termine di giorni quaranta e nominando un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Successivamente, la ricorrente aveva depositato una prima istanza segnalando la mancata esecuzione della sentenza, chiedendo l’adozione di ulteriori provvedimenti e la sostituzione del commissario. Con una successiva istanza, aveva tuttavia rappresentato che il pagamento delle somme a lei dovute, quale bonus docente, era intervenuto e chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito l’esito del precedente giudizio di ottemperanza, conclusosi con una sentenza che aveva ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute e non ancora corrisposte, comprensive di interessi e rivalutazione. Era stato altresì nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inadempimento dell’obbligo di pagamento.
Con riguardo alle istanze proposte dalla ricorrente, il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di avvenuto pagamento, intervenuto in data successiva all’avvio della nuova fase, attestava la completa ottemperanza al decisum. Tale circostanza, ha osservato il giudice, rendeva doverosa la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese della presente fase, il Tribunale ha affermato che le stesse seguono la soccombenza, in quanto l’esecuzione spontanea è avvenuta solo in un momento successivo all’instaurazione del nuovo giudizio. Le spese sono state liquidate in misura forfettaria, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
In conclusione, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato il Ministero al pagamento delle ulteriori spese di lite.
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Nota della Redazione
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