Concorso per psicologi Polizia di Stato: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 11509 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il giudizio di non idoneità attitudinale allorché il candidato, ammesso “con riserva” alle successive fasi concorsuali in esecuzione di misure cautelari, non superi le prove scritte e non impugni tale esito, non potendo più trarre alcuna utilità dall’esame delle censure originariamente proposte. La sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., costituisce causa di improcedibilità del ricorso. La particolarità della vicenda contenziosa, caratterizzata dall’alterno esito delle fasi cautelari, giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, aveva partecipato al concorso pubblico per l’assunzione di 35 commissari tecnici psicologi, indetto con decreto del Capo della Polizia del 20 marzo 2025, venendo escluso perché giudicato “non idoneo” sul piano attitudinale con provvedimento del 20 giugno 2025. Avverso tale esclusione proponeva ricorso al TAR, articolando cinque motivi di censura.
La domanda cautelare, inizialmente respinta in primo grado, veniva accolta in appello dal Consiglio di Stato, che disponeva l’ammissione “con riserva” del ricorrente alle successive fasi dell’iter concorsuale. Il Ministero dell’Interno, tuttavia, rappresentava che il candidato non aveva superato le prove scritte alle quali era stato ammesso in esecuzione delle misure cautelari.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il ricorrente, con note d’udienza del 22 giugno 2026, aveva chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per intervenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Il collegio, verificato che l’esclusione dalla procedura concorsuale dipendeva ormai dal giudizio di non idoneità alle prove scritte, avverso il quale l’interessato non aveva inteso proporre impugnazione, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il giudice amministrativo ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese, valorizzando il complessivo andamento della vicenda contenziosa caratterizzata dall’alterno esito delle fasi cautelari nei due gradi di giudizio.
La decisione, infine, ha ordinato alla Segreteria l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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