Successione gestionale non esclude responsabilità per bonifica sito contaminato (TAR Emilia-Romagna n. 1340 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di un’area come sito contaminato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 non è esclusa dall’applicazione della disciplina speciale sulle discariche di cui al D. Lgs. n. 36/2003, che regola la gestione ma non assorbe la disciplina della bonifica. La responsabilità per la bonifica grava non solo su chi ha cagionato l’inquinamento, ma anche sul gestore del sito che, pur non essendo l’autore originario, abbia contribuito all’aggravamento o alla diffusione della contaminazione omettendo misure di contenimento efficaci. Tale obbligo costituisce un onere reale inerente all’attività e al sito conferito, configurabile anche in capo al successore del soggetto inquinatore.

Il Fatto

Il Comune di Modena aveva concesso in uso un’area, ove insistevano diverse discariche, a una società pubblica, poi incorporata in altra società e successivamente subentrata una terza società, ricorrente nel giudizio. L’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) aveva accertato una perdurante contaminazione delle acque di falda, con superamenti delle concentrazioni soglia per boro e arsenico, cui si era aggiunto un nuovo contaminante (cloruro di vinile monomero). Avendo riscontrato l’inefficacia delle misure di contenimento e un episodio di trafilamento di percolato risalente al periodo di gestione della ricorrente, l’Arpae aveva individuato quest’ultima quale responsabile della contaminazione, ordinandole gli interventi di bonifica. La società aveva impugnato il provvedimento, contestando l’applicabilità del D. Lgs. n. 152/2006 e sostenendo che la materia fosse disciplinata esclusivamente dal D. Lgs. n. 36/2003.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la qualifica dell’area come sito contaminato deriva dalla normativa ambientale, non dalla disciplina speciale delle discariche. La tesi della ricorrente, volta a invocare l’applicazione del D. Lgs. n. 36/2003 quale lex specialis, non è stata condivisa: il presupposto fattuale e giuridico è costituito dalla qualifica dell’area e la responsabilità ascritta non è legata esclusivamente all’evento originario di inquinamento.

La Corte ha evidenziato che la responsabilità della società ricorrente deriva anche dalla successiva gestione del sito. La mancata adozione di misure efficaci per contenere e risolvere la contaminazione, avendone causato la diffusione e l’aggravamento, ha integrato un’autonoma fonte di responsabilità in capo al gestore. A ciò si aggiunge l’emersione di un nuovo contaminante e il verificarsi di criticità durante il periodo di gestione della stessa società, elementi che supportano la contestazione mossa dall’Arpae.

Il TAR ha inoltre richiamato il principio per cui l’obbligo di bonifica costituisce un onere reale inerente all’attività e al sito conferito, con la conseguenza che esso risulta operante ope legis anche in capo al soggetto gestore subentrato, tenuto a garantirne la conformità ambientale.

Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato non è risultato inficiato dai vizi dedotti ed è stato ritenuto congruamente motivato. La reiezione della domanda di annullamento ha comportato l’infondatezza della connessa richiesta risarcitoria. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente e liquidate in favore della sola parte resistente, con compensazione nei confronti del controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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