Ottemperanza al giudicato e rigetto delle astreintes per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 1274 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, il giudice assegna un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando la sanzione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Rilevano, a tal fine, lo stato della finanza pubblica, i vincoli normativi e di bilancio del debitore pubblico e l’esiguità del debito. La circostanza che i titoli condannino anche al pagamento degli interessi, idonei a coprire i ritardi, esclude la necessità della misura punitiva.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su due sentenze del Tribunale di Milano, sezione Lavoro. Con la prima il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere l’indennità sostitutiva per ferie non godute maturate in più anni scolastici. Con la seconda era stato accertato il diritto al beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna al relativo pagamento.
Entrambi i titoli erano passati in giudicato e notificati all’amministrazione debitrice. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dato esecuzione né ha dedotto alcunché sull’andamento della procedura, non risultando effettuati pagamenti nemmeno parziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina partitamente il ricorso, essendo le sentenze connesse solo sotto il profilo soggettivo. Accerta che rispetto a entrambi i titoli è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione in atti dimostra l’assenza di pagamenti, neppure parziali, e l’amministrazione non ha contestato il credito nell’an e nel quantum. Il ricorso è quindi fondato: viene dichiarata l’inottemperanza e assegnato al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per i pagamenti integrali.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, perché provveda entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito, trattandosi di dipendente pubblico.
Il Collegio rigetta invece la domanda di astreintes. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. esclude la penalità quando sia manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15), che impone di considerare le condizioni del debitore pubblico ed evitare sanzioni eccessivamente afflittive.
Nel caso di specie rilevano le difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che renderebbero la penale troppo gravosa. Inoltre i titoli condannano il Ministero anche al pagamento degli interessi, che coprono gli eventuali ritardi nella liquidazione. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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