Ottemperanza al giudicato e termine di 120 giorni dalla notifica del titolo (TAR Lombardia n. 1845 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, e non dalla spedizione in forma esecutiva. Quest’ultima, dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ., non è più necessaria ai fini dell’esecuzione. Ne consegue che l’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale formulazione dell’art. 475 cod. proc. civ., poiché il titolo esecutivo è l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Il titolo, prodotto come duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico, era stato notificato al Ministero il 26 settembre 2024. Su quella pronuncia si era formato il giudicato in data 13 febbraio 2025.
La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione della porzione di giudicato relativa all’accredito sulla carta del docente, proponendo ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, depositando documentazione sull’avvenuto pagamento delle spese processuali, capo non oggetto del giudizio, e sull’avvenuta trasmissione della sentenza alla direzione generale competente ai fini dell’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affrontato la questione di procedibilità del ricorso. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
La seconda questione riguarda il dies a quo di quel termine. Il Collegio ha precisato che l’art. 14 d.l. n. 669/1996 richiama il titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. La nozione differisce dalla spedizione in forma esecutiva, che, in base all’art. 475 cod. proc. civ., costituiva il requisito per portare le sentenze a esecuzione secondo il rito civile.
Il Collegio ha osservato che, dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Da ciò ha tratto la conseguenza che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ. Il termine decorre dunque dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Sul punto il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato, non essendo stata ancora eseguita, per la parte di interesse, la porzione di giudicato relativa all’accredito. Il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del giudicato e ha ordinato all’amministrazione di darvi esecuzione entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza.
Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali, con attestazione di antistatarietà ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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