Carta docente, ottemperanza al giudicato e no all’astreintes per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 1273 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice ordinario, l’amministrazione che non provveda al pagamento entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è dichiarata inottemperante. In caso di perdurante inerzia si nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va applicata quando risulti manifestamente iniqua, per la condizione del debitore pubblico, i vincoli di bilancio e l’esiguità del debito: la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Lavoro, sentenza con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme corrispondenti. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione ed era passata in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo senza formulare deduzioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato il presupposto del giudizio: il titolo esecutivo era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il ricorso è dunque fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza.
Al Ministero è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, con atti a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato considerato assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico.
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014. Rilevano, nel caso, le difficoltà dell’adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre oneri, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.
Nota della Redazione
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