Parere paesaggistico meramente confermativo e difetto di interesse all’impugnazione (TAR Campania n. 1941 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere di accertamento di compatibilità paesaggistica che l’Amministrazione adotti richiamando esclusivamente i precedenti giudizi negativi già espressi sulle medesime opere, senza alcuna nuova istruttoria e senza nuova ponderazione degli interessi, costituisce atto meramente confermativo e non atto di conferma in senso proprio. Ne deriva che la sua impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, non essendo onerato il privato della relativa contestazione. La distinzione rileva sotto il profilo processuale: solo l’atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di un riesame, sostituisce il provvedimento precedente e ne impone l’impugnazione. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento resta irrilevante se la parte non allega elementi ulteriori idonei a incidere sul contenuto dell’atto, e il termine di novanta giorni per il parere paesaggistico è rispettato quando l’atto sia reso entro tale periodo dalla trasmissione dell’istanza.
Il Fatto
La ricorrente presenta alla competente Soprintendenza un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a un edificio e a muri di cinta. L’Amministrazione aveva già valutato le stesse opere con un parere del 2007 e un parere del 2010, entrambi negativi e non impugnati. L’istanza ripropone, in un unico atto, la valutazione di opere già oggetto di due distinte richieste.
Con provvedimento notificato nell’agosto 2024 la Soprintendenza conferma il diniego, richiamando i pareri già resi. La ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Campania, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la tardività del parere e la diversità degli interventi rispetto a quelli già esaminati, con il loro corretto inserimento nel contesto edilizio e ambientale. L’Amministrazione si costituisce depositando documenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva, anche ai fini dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che il ricorso è inammissibile. La ricorrente ha nuovamente richiesto l’accertamento di compatibilità di opere per le quali la Soprintendenza aveva già negato la positiva valutazione ai medesimi fini. L’Amministrazione, senza compiere alcuna nuova valutazione, ha richiamato i pareri già resi, confermandoli, e la parte privata non ha fornito elementi diversi e ulteriori.
L’atto impugnato è quindi meramente confermativo dei pareri già espressi e non impugnati. La giurisprudenza amministrativa distingue l’atto di conferma in senso proprio dall’atto meramente confermativo a seconda che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. Il riesame impone rivalutazione degli interessi e nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto; la mera dichiarazione dell’esistenza di un precedente provvedimento, senza nuova istruttoria né nuova motivazione, integra invece l’atto meramente confermativo, richiamato nelle pronunce Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4642 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2020, n. 2570. Solo l’atto di conferma in senso proprio sostituisce quello confermato, onerando il ricorrente dell’impugnazione; l’atto meramente confermativo non lo onera, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse.
Per completezza, il ricorso è comunque infondato nel merito. La Soprintendenza ha ribadito le valutazioni già compiute, evidenziando la diversa ubicazione dell’edificio, la diversa consistenza e conformazione della copertura, il diverso assetto dell’area esterna e la maggiore emersione della costruzione rispetto a quanto originariamente previsto, con la trasformazione del livello interrato in seminterrato e l’aumento della conformazione volumetrica. Ha inoltre rilevato i movimenti terra e i muri di cinta e di contenimento in cemento armato, che hanno alterato la morfologia del pendio, nonché le incongruenze tra gli elaborati in ordine alle quote altimetriche e ai profili di campagna.
Quanto alle censure, è esclusa la rilevanza dell’omessa comunicazione di avvio, non essendo stati allegati elementi specifici e ulteriori idonei a influire sul contenuto del provvedimento. È esclusa anche la tardività del parere, reso nel termine di novanta giorni previsto dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, poiché adottato il 26 agosto 2024 a fronte della trasmissione dell’istanza avvenuta il 31 maggio 2024. Il parere del 2010 sui muri di recinzione era già stato impugnato davanti al Tribunale, con ricorso respinto. Né il ricorso né la relazione allegata smentiscono le valutazioni del 2007 e del 2010: mancano elaborati grafici di raffronto tra volumi assentiti e realizzati, e non è chiarito, anche sotto il profilo fotografico, quanto il piano interrato sporga dal suolo. In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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