Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulle somme dovute ai docenti (TAR Piemonte n. 1020 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che aziona il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario deve fornire la prova del titolo, mediante copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ., e della sua notificazione al soggetto soccombente presso il domicilio reale. Integrano i presupposti dell’azione, oltre al titolo esecutivo, l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la mancata ottemperanza dell’amministrazione, non contestata. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate tenendo conto della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’amministrazione.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro di primo grado, con cui l’amministrazione scolastica era stata condannata a corrispondere alla stessa le somme liquidate, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente. Il titolo, notificato al Ministero resistente presso il domicilio reale, era passato in giudicato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito formalmente opponendosi all’accoglimento, senza contestare la mancata esecuzione del giudicato. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Il Tribunale accerta inoltre che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impedisce l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche prima del suo spirare.
Sul punto centrale, il Collegio rileva che non vi è contestazione alcuna in ordine all’omesso adempimento del giudicato da parte dell’amministrazione. L’inottemperanza, quindi, risulta accertata e integra il presupposto per l’accoglimento della domanda.
In accoglimento del ricorso, il TAR ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente e a spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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