Ottemperanza alla Carta docente e trasmissione degli atti alla Corte dei conti (TAR Piemonte n. 1019 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del personale docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. La nomina del commissario ad acta è legittima sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. Il compenso commissariale, affidato a un dipendente pubblico nell’ambito dei compiti istituzionali, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. La marcata serialità della controversia e l’assenza di difficoltà interpretative giustificano la riduzione delle spese di lite. La sussistenza di profili di danno erariale impone la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
Le parti ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo, sezione lavoro, con la quale era stato accertato e dichiarato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme ivi liquidate, maggiorate degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Le parti ricorrenti sono state onerate di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il compenso commissariale, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite, liquidate sulla scorta della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, sono state dimezzate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato DM e ridotte in ragione della marcata serialità della controversia, dell’assenza di difficoltà interpretative e della situazione di difficoltà operativa dell’Amministrazione. È stata disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Collegio ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, in Roma, per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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