Giudizio di ottemperanza e termine per l’esecuzione del giudicato (TAR Marche n. 157 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato adempimento e la perdurante inerzia della P.A., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato e assegna un termine per provvedere. Ove l’Amministrazione non ottemperi nel termine, il Commissario ad acta è sin d’ora nominato e assume le funzioni solo su istanza del creditore, con condanna della resistente alle spese del giudizio.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con sentenza divenuta definitiva, ha accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme, con condanna alle spese. La parte ricorrente deduce che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per provvedere e la nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia.

Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della procedibilità del ricorso. Rileva che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è pertanto procedibile, risultando integrato il presupposto di legge per l’azione di ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo esecutivo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui alla norma citata, la P.A. — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Ne discende l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Il Collegio assegna a tal fine il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Il Tribunale provvede anche all’ipotesi di inutile decorso del termine, nominando sin d’ora Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, ad adottare ogni atto necessario all’esecuzione dell’incarico.

Quanto alle spese, l’Amministrazione è condannata al pagamento, non essendo contestato l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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