Improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso sui budget di spesa (TAR Sicilia n. 1877 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dal venir meno dell’utilità del ricorso per essere i provvedimenti gravati superati da una successiva determinazione che soddisfa le posizioni dedotte, comporta l’improcedibilità del ricorso. La declaratoria in rito consegue al principio dispositivo che informa il processo amministrativo e impedisce ogni scrutinio nel merito degli atti impugnati. La definizione per sopravvenuta carenza di interesse giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, salvo il regolamento integrale per le parti rimaste non costituite.
Il Fatto
Numerose strutture sanitarie private, attive nel settore della diagnostica di laboratorio, hanno impugnato davanti al TAR Sicilia i decreti assessoriali con cui l’Amministrazione regionale ha chiuso, per il 2023, il procedimento di assegnazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato, con particolare riguardo all’aggregato di Nefrologia e al recupero delle liste di attesa. Oggetto del gravame erano il D.A. n. 1396/2023, il successivo D.A. n. 7/2024 di rettifica e il procedimento di programmazione del budget per il 2023, avviato con il D.A. 429/2022 per la branca “laboratorio analisi” nel periodo 2020-2023.
L’Assessorato regionale della Salute si è costituito chiedendo il rigetto nel merito. Nel corso del giudizio, con atto del 22.05.2026, le strutture ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, rappresentando che i provvedimenti gravati erano stati superati dal D.A. n. 754/2024, le cui previsioni soddisfacevano le loro posizioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente ha prospettato, con dichiarazione unilaterale, il venir meno dell’utilità della decisione per essere intervenuta una determinazione amministrativa satisfattiva delle proprie pretese. Su tale rappresentazione si fonda la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il percorso argomentativo del Tribunale è lineare: i provvedimenti impugnati risultano superati dal D.A. n. 754/2024, che ha ridefinito il quadro regolatorio della materia; le posizioni delle strutture ricorrenti ne risultano soddisfatte; non residua, dunque, alcun interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento.
Il fondamento della decisione risiede nel principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Il giudice non può pronunciarsi nel merito quando la parte non ha più interesse all’accoglimento della domanda, perché l’utilità perseguita è già stata conseguita per via amministrativa. La carenza di interesse, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, si traduce in un vizio in rito che preclude l’esame delle censure.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità senza scrutinare la fondatezza dei motivi, coerentemente con la natura sopravvenuta della causa di definizione. Quanto alle spese, la definizione in rito e le limitate difese spiegate dalle parti costituite hanno giustificato la compensazione integrale; nulla è stato disposto per le parti non costituite.
Nota della Redazione
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