Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della carta docente (TAR Marche n. 155 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di esecuzione di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quando sia decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 senza che l’obbligazione sia stata adempiuta. La mera costituzione formale dell’Amministrazione, priva di contestazione sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa, non vale a paralizzare l’accoglimento del ricorso. Accertato l’inadempimento, il giudice dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione al titolo e nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.
Il Fatto
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice del Lavoro ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, ponendo a carico della resistente le spese di lite. La pronuncia, regolarmente notificata, è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.
La ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e agisce con la presente iniziativa per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso di ottemperanza. La verifica è positiva, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine normativamente previsto, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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