Ottemperanza al giudicato: termine di novanta giorni e no a risarcimento ulteriore (TAR Lazio n. 583 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio, fissato in novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica su istanza di parte se anteriore, senza disporre la nomina del commissario ad acta quando l’attività esecutiva presenti particolare delicatezza e l’inadempimento sia circoscritto. La domanda di risarcimento dell’ulteriore danno da inottemperanza è soggetta alla disciplina dell’art. 2043 c.c.: l’ingiustizia e la sussistenza del danno non si presumono, ma devono essere provate dal danneggiato ai sensi dell’art. 2697 c.c., con verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha natura afflittiva e può essere negata quando l’adempimento sia ostacolato da vincoli normativi e di bilancio e la pronuncia ottemperanda abbia già riconosciuto gli interessi legali di mora.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione di una sentenza dello stesso TAR Lazio, Sezione II, con cui l’amministrazione comunale era stata condannata, in via principale, alla restituzione dell’area illegittimamente occupata, previo ripristino dei luoghi e risarcimento del danno, e, in via alternativa, ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante con il connesso pagamento dei corrispettivi. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini ed era stata notificata all’amministrazione.

Secondo la ricorrente, l’amministrazione è rimasta inerte: non ha restituito l’area né ha disposto l’acquisizione sanante. L’amministrazione si è costituita depositando una relazione del proprio ufficio espropri, nella quale riferisce che i fondi necessari non risultano ancora disponibili e che, pertanto, non è possibile predisporre gli atti di acquisizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata la pretesa all’esecuzione del giudicato. La sentenza ottemperanda ha valore di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione della Segreteria, e l’amministrazione non ha contestato l’inadempimento. Il ricorso è quindi accolto nei limiti che seguono.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notifica su istanza di parte se anteriore. L’adempimento deve avvenire mediante reintegro nel possesso, con restituzione dei suoli previo ripristino dell’originario stato, fatta salva l’adozione di provvedimenti di regolarizzazione postuma, e mediante il risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, su accordo delle parti, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., secondo i criteri già indicati nella pronuncia ottemperanda.

Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio soprassiede: l’attività esecutiva presenta particolare delicatezza e l’inerzia non appare tale da giustificare, allo stato, la sostituzione. Resta ferma la facoltà della ricorrente di proporre nuova istanza ove il termine assegnato decorra senza esito.

È invece respinta la domanda di risarcimento dell’ulteriore danno asseritamente subito per l’inottemperanza. Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2697 c.c.: l’ingiustizia e la sussistenza del danno non si presumono in relazione al ritardo, ma devono essere provate in tutti i loro elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi. Nel caso concreto manca la prova dell’illegittimità, a fini risarcitori, del comportamento dell’amministrazione.

Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il diritto al risarcimento per il ritardo spetta solo a chi abbia reagito all’inerzia impugnando il silenzio-rifiuto e solo in caso di persistente inerzia possa configurarsi una lesione del bene della vita risarcibile, in applicazione del principio poi positivizzato dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.

Infine, è disattesa la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenuta eccessivamente afflittiva in ragione delle difficoltà dell’adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, e perché la decisione ottemperanda ha già riconosciuto gli interessi legali di mora. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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