Esclusione per offerta anomala fondata su ricavi aleatori non dimostrati (TAR Lazio n. 14820 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta di attivare il subprocedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità quanto mai ampia della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o decisivo errore di fatto. Quando il fattore di criticità riguarda una componente comune alle proposte, l’estensione della verifica a tutti i concorrenti è coerente con la funzione preventiva dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. Il giudizio di inattendibilità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito salvo macroscopici profili di illogicità. Esso è legittimo quando la parte preponderante dei ricavi dipende da eventi futuri e incerti e l’operatore non dimostri, con dati statistici o storici verificabili, il percorso estimativo seguito. Il provvedimento sorretto da più rationes decidendi resiste, ai sensi del principio di resistenza, alla caducazione di una sola di esse.

Il Fatto

Una società ha partecipato a una procedura aperta indetta da un Comune, per il tramite di una Centrale Unica di Committenza, per l’affidamento in concessione quinquennale del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle sanzioni per violazioni del Codice della strada e delle entrate patrimoniali. L’art. 3 del Capitolato speciale indica il valore presunto della concessione in euro 783.475,00, calcolato su una percentuale storica di riscossione del 35% e su un aggio a base di gara dell’11%. La società si è collocata al primo posto con punti 79,73; l’aggiudicataria, gestore uscente, al quarto.

In assenza del superamento delle soglie dell’art. 24 del disciplinare, il RUP e la Commissione hanno avviato la verifica di anomalia nei confronti di tutti i concorrenti. La società ha presentato un piano economico-finanziario che stimava ricavi per euro 609.937,50, di cui euro 422.740,00 da rimborsi ex D.M. 14 aprile 2023, assumendo circa 8.500 procedure cautelari ed esecutive. Con verbale n. 5 del 17 marzo 2026 l’offerta è stata ritenuta incongrua; è seguita l’aggiudicazione in favore della quarta classificata. La società ha impugnato esclusione e atti consequenziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Quanto all’attivazione della verifica, il giudice richiama l’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, che consente di sottoporre a verifica un’offerta che appaia anormalmente bassa “in base ad elementi specifici”, senza che questi coincidano con gli indici matematici della lex specialis. L’art. 24 del disciplinare riservava alla stazione appaltante la facoltà di verifica anche su elementi ulteriori. Il verbale n. 4 del 16 febbraio 2026 individua un preciso elemento sintomatico nella misura degli aggi offerti, principale voce di remunerazione del concessionario.

L’estensione della verifica a tutti i concorrenti è ritenuta coerente con la funzione dell’istituto, poiché il fattore di criticità riguardava una componente comune alle offerte: diversamente si precluderebbe ogni approfondimento proprio nei casi di criticità diffusa.

Sul merito, il Collegio qualifica il giudizio di anomalia come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 3453 del 2022 e Cons. Stato, sez. III, n. 8047 del 2025. Nel caso concreto, a fronte di un aggio base dell’11%, la società ha offerto l’1,90%, compensando la contrazione con i rimborsi ex D.M. 14 aprile 2023, pari a oltre due terzi della remunerazione attesa.

La stazione appaltante non ha contestato l’astratta legittimità delle procedure esecutive, ma l’onere dimostrativo del percorso logico e statistico seguito per stimare 8.500 procedure sulle 24.700 posizioni affidate. Le giustificazioni si limitano a richiamare l’esperienza ultratrentennale e un “indicatore interno aziendale”, senza dati storici, percentuali di successo o criteri trasferibili alla specifica realtà dell’Ente. La percentuale di riscossione del 35%, inoltre, riguarda l’intero ammontare delle somme recuperabili con tutti gli strumenti, inclusi solleciti bonari e phone collection, premiati dall’art. 19.1 del disciplinare: da essa non si desume la quota riferibile alle procedure cautelari ed esecutive.

Non sussiste disparità di trattamento: il piano dell’aggiudicataria si fonda prevalentemente sull’aggio (euro 352.563,75) e solo in misura accessoria sui rimborsi (euro 168.577,50). Il secondo motivo è dichiarato improcedibile per carenza di interesse, poiché la legittimità dell’esclusione è sorretta dall’autonoma motivazione sull’inattendibilità del piano, secondo il principio di resistenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 130 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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