Liquidazione del verificatore: compenso equitativo ridotto dal giudice (TAR Lombardia n. 2589 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al verificatore, disposta dal giudice amministrativo dopo la definizione del giudizio, è disciplinata dal regolamento approvato con d.m. 20 luglio 2012, n. 140. Il sistema di parametri ivi previsto non è vincolante per il giudice ma assume valore meramente orientativo, essendo imperniato su criteri soggettivi, oggettivi e funzionali. La valutazione del compenso ha natura sostanzialmente equitativa è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che può ridurre la somma richiesta dal verificatore in ragione dell’impegno effettivo e dell’importanza della prestazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il decreto del Delegato del Commissario Governativo concernente l’approvazione del progetto di bonifica dell’area Ex-Snia, situata nei comuni di Paderno Dugnano, Varedo e Limbiate, finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico. Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva disposto una verificazione, affidando l’incarico al Rettore del Politecnico di Milano, con facoltà di delega a docenti dell’Ateneo in ragione delle specifiche competenze tecniche richieste.
La delega è stata esercitata in favore della docente che ha svolto l’attività di verificazione. Il giudizio è stato successivamente definito con sentenza che ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite tra le parti. A seguito della definizione del giudizio, la verificatrice ha presentato istanza di liquidazione del compenso per l’attività svolta, richiedendo la somma di euro 15.000,00.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato la disciplina di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140, affermando che il sistema dei parametri ivi introdotto non è vincolante per il giudice e assume valore esclusivamente orientativo. I criteri soggettivi, oggettivi e funzionali indicati dalla norma costituiscono pertanto riferimenti non tassativi, che il giudice può calibrate in rapporto alle peculiarità del caso concreto.
Con specifico riferimento ai parametri dell’art. 38 del d.m. n. 140 del 2012, il Collegio ha osservato che gli elementi dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione non offrono riferimenti numerici certi e postulano, per loro natura, un giudizio ampiamente discrezionale. Tale circostanza rende la valutazione del compenso sostanzialmente equitativa rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto congruo liquidare alla verificatrice la somma di euro 7.000,00, comprensiva di ogni voce rilevante, in luogo dei 15.000,00 richiesti, ponendo il relativo debito a carico della parte ricorrente soccombente. La riduzione operata dal Collegio evidenzia come la richiesta del verificatore non costituisca un vincolo per il giudice, il quale può discostarsene sulla base di una valutazione complessiva dell’attività svolta e della rilevanza della prestazione nell’economia del giudizio.
Nota della Redazione
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