Ottemperanza al giudicato urbanistico, commissario ad acta e no all’astreinte (TAR Sicilia n. 2016 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione rispetto al dictum giudiziale che le impone di provvedere ad una nuova pianificazione urbanistica, ormai passato in giudicato e notificato, integra illegittimità e giustifica la nomina di un commissario ad acta, con assegnazione di un termine per l’adempimento e ulteriore termine decorrente dall’insediamento per l’esecuzione sostitutiva. La domanda di penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. va respinta quando la complessità e la peculiare natura del potere amministrativo da riesercitare non consentano di ritenere sussistenti i relativi presupposti. Le spese seguono la soccombenza dell’ente inadempiente e possono essere compensate nei confronti dell’amministrazione regionale quando la fase di approvazione presupponga la previa conclusione del procedimento comunale.
Il Fatto
Con una precedente sentenza questo Tribunale, accertata l’illegittimità della pianificazione urbanistica relativa al terreno di proprietà dei ricorrenti, aveva condannato il Comune e l’Assessorato regionale, ciascuno per la propria competenza, a provvedere ad una nuova pianificazione urbanistica limitata a quella proprietà, nel rispetto dei principi conformativi fissati nella decisione. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Comune, mentre il solo Comune era stato condannato al pagamento delle spese di lite.
A fronte dell’inerzia serbata dall’ente locale nell’esecuzione del giudicato, i ricorrenti hanno dapprima adito il giudice dell’ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese, controversia definita con la cessazione della materia del contendere per l’avvenuto pagamento. Con il nuovo ricorso hanno invece dedotto il mancato avvio e la mancata conclusione del procedimento di nuova pianificazione, chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza ottemperanda, oltre ad essere immediatamente esecutiva, non risulta essere stata appellata ed è ormai passata in giudicato. La notifica in forma esecutiva all’amministrazione ha reso attuale l’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale, consistente nel provvedere ad una nuova pianificazione urbanistica limitata alla proprietà di interesse, nel rispetto dei principi conformativi enunciati nella decisione.
Da tali premesse il Tribunale desume l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’ente locale. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento, dovendosi ordinare alle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di precipua competenza, di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza.
Il percorso argomentativo valorizza la natura di atto complesso del P.R.G., che impone il coinvolgimento di entrambe le amministrazioni: al Comune spetta l’avvio e la conclusione del procedimento di nuova pianificazione con successiva approvazione, mentre alla Regione compete la fase di approvazione. L’esecuzione si articola dunque attraverso l’avvio e la conclusione del procedimento e la successiva approvazione dell’area indicata.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina quale commissario ad acta il responsabile del settore pianificazione urbanistica del Comune di Siracusa, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva e su richiesta di parte entro ulteriori 120 giorni decorrenti dall’insediamento.
Va invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.: il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti della misura, alla luce della complessità e della peculiare natura del potere amministrativo che deve essere riesercitato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, mentre sono compensate nei confronti dell’Assessorato regionale, poiché il procedimento di pianificazione deve prima essere avviato e concluso dal Comune prima della successiva fase di approvazione regionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.