Obbligo di ottemperanza per la carta del docente supplente con astreinte (TAR Liguria n. 150 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non contesti l’inadempimento non assolve all’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato, con conseguente fondatezza dell’actio iudicati. Il riconoscimento del diritto dei docenti non di ruolo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, sancito con sentenza passata in giudicato, impone al Ministero dell’Istruzione e del Merito di emettere la carta e di accreditare le somme dovute, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Ove l’obbligo richieda un’attività provvedimentale ulteriore rispetto al mero pagamento (emissione della carta), il termine dilatorio di grazia di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, e la penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, fino all’adempimento o all’insediamento del commissario ad acta.
Il Fatto
Le ricorrenti, insegnanti non di ruolo con contratti a tempo determinato, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., del 31 ottobre 2024, n. 1058, passata in giudicato. La pronunzia aveva accertato il diritto delle stesse a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di cinquecento euro per ciascun anno scolastico, per i periodi rispettivamente indicati, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta e all’erogazione delle somme complessivamente dovute, oltre agli accessori.
Avendo constatato l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta presso la sede reale dell’Amministrazione, le ricorrenti hanno agito in ottemperanza. Il Ministero si è costituito, senza svolgere alcuna contestazione circa l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, constatando l’avvenuto decorso del termine di grazia di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, a seguito della notificazione della decisione. Ha quindi rilevato che il Ministero, pur costituitosi, non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, non assolvendo all’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ.
La mancata contestazione ha condotto il Collegio a ritenere fondata l’actio iudicati, ordinando all’Amministrazione scolastica di compiere gli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato: rilasciare a ciascuna ricorrente la carta del docente e accreditare le somme rispettivamente dovute, con i relativi accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempienza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di irrogazione dell’astreinte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., fissando la penalità di mora nella misura pari agli interessi legali sugli importi dovuti. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice, in considerazione della necessità di un’attività aggiuntiva rispetto al versamento di somme di denaro, ossia l’emissione delle carte elettroniche intestate alle docenti. Il dies ad quem è stato fissato nel giorno dell’adempimento o, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario ad acta.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la liquidazione in favore delle ricorrenti, in considerazione della natura seriale della controversia e della riconosciuta assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive (richiamando Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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