Payback dispositivi medici quota ridotta e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 7275 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, che determina l’improcedibilità del ricorso, si verifica quando un atto o un fatto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato, come nel caso del versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota del 25 per cento degli importi prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. Detta disposizione, quale ius superveniens, stabilisce che il versamento estingue l’obbligazione gravante sulle aziende per gli anni 2015-2018. Tale istituto si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che ricorre solo quando l’operato successivo della parte pubblica sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. La declaratoria di improcedibilità non è condizionata dagli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni, che attengono alla definizione dei giudizi pendenti.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava i provvedimenti con cui le amministrazioni statali e la Regione Toscana avevano definito i tetti di spesa regionali per i dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del c.d. payback. La ricorrente deduceva sia vizi derivanti dalla presunta illegittimità delle norme primarie, sia vizi propri dei provvedimenti impugnati, chiedendo anche la rimessione della questione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Nel corso del giudizio, veniva approvato l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni nella legge n. 118/2025, che ha introdotto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Con memoria depositata il 23 gennaio 2026, la società ricorrente ha documentato l’avvenuto versamento della quota ridotta a favore della Regione Toscana, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente distinto l’istituto della cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato. La prima ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica risulta integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, quale conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione. La seconda si verifica in presenza di ragioni quali la mancata impugnazione di un atto presupposto, la fondatezza del provvedimento su ragioni indipendenti non tutte censurate, o il sopraggiungere di un atto o fatto che rende inutile l’eventuale annullamento.
Nel caso di specie, il Collegio ha accertato che il versamento della quota del 25 per cento, effettuato dalla società ricorrente in conformità alla novella normativa, determina l’estinzione dell’obbligazione per gli anni 2015-2018, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. Tale adempimento rende, quindi, sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati, configurandosi un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Quanto agli adempimenti comunicativi posti a carico delle Regioni per la definizione dei giudizi pendenti, il Tribunale ha rilevato che, pur difettando nella fattispecie, ciò non osta alla declaratoria di improcedibilità. La norma, infatti, prevede che la comunicazione dell’avvenuto versamento alla segreteria del TAR determini la cessazione della materia del contendere, ma tale meccanismo non esaurisce le possibili conseguenze processuali del versamento stesso, che ben può condurre alla declaratoria di improcedibilità anche in assenza di tali adempimenti.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito, e le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Nota della Redazione
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