Base d’asta sottostimata e difetto di istruttoria nella gara per gestione impianti (TAR Sicilia n. 2019 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione immediata della lex specialis di gara da parte dell’operatore economico che non ha presentato offerta è ammessa in via eccezionale quando la clausola sia immediatamente escludente. La base d’asta insufficiente a coprire i costi e a garantire un minimo margine di utile, o tale da imporre l’esecuzione in perdita, integra una clausola escludente, il cui carattere va verificato in concreto, anche rispetto alla specifica situazione organizzativa dell’impresa. La stazione appaltante che determini la base d’asta senza considerare i dati storici relativi alla gestione del medesimo impianto da affidare, né approfondire l’incidenza della vetustà strutturale e la comparabilità dei parametri di benchmark, incorre in difetto di istruttoria, con conseguente illegittimità degli atti di gara e dell’aggiudicazione che ne deriva.
Il Fatto
La ricorrente, gestore uscente dell’impianto di compostaggio oggetto di affidamento in forza di contratto prorogato, impugna gli atti della procedura aperta indetta dalla stazione appaltante. La società non ha presentato domanda di partecipazione, assumendo di non poter formulare un’offerta economicamente sostenibile per la sottostima della base d’asta. Successive procedure analoghe sarebbero andate deserte.
La ricorrente deduce che i report gestionali 2024-2025 evidenziano percentuali di acque di processo e di scarti di lavorazione nettamente superiori a quelle considerate negli atti di gara, con maggiori costi superiori al milione di euro e conseguente erosione di spese generali e utile d’impresa. Impugna inoltre la clausola sulla revisione dei prezzi e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione intervenuta nel corso del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata sul rilievo della mancata partecipazione alla gara. L’eccezione è infondata. L’impugnazione immediata della lex specialis da parte del non offerente è ammessa, in via eccezionale, in presenza di clausole immediatamente escludenti, ossia tali da rendere oggettivamente impossibile o irragionevolmente gravosa la formulazione dell’offerta.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui tra le clausole escludenti rientrano quelle che prevedono una base d’asta insufficiente alla copertura dei costi, inidonea ad assicurare un minimo margine o tale da imporre l’esecuzione in perdita. Il carattere escludente non va verificato in astratto, ma in concreto, anche rispetto alla specifica situazione organizzativa dell’impresa. Ne deriva che la presentazione di una sola offerta da parte della controinteressata non esclude di per sé il carattere escludente della clausola.
Nel merito, il ricorso è fondato sotto l’assorbente primo motivo, relativo all’inadeguatezza dell’istruttoria e alla sottostima di rilevanti voci di costo. La determinazione della base d’asta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. L’onere probatorio grava sul ricorrente e richiede allegazioni rigorose e supportate da elementi oggettivi.
Il parametro di riferimento per la base d’asta è costituito dai valori di mercato e non dai costi del singolo operatore. Tuttavia, i dati valorizzati dalla ricorrente attengono alla gestione del medesimo impianto oggetto di affidamento e alle concrete condizioni operative del servizio. Non potevano quindi essere pretermessi senza adeguato approfondimento. La documentazione evidenzia scostamenti significativi: per le acque di processo, a fronte del 13% stimato, i report indicano un’incidenza superiore al 20%; per gli scarti, a fronte del 18%, percentuali prossime al 36%.
Non emerge dagli atti che la stazione appaltante abbia approfondito l’incidenza della vetustà dell’impianto sulla produzione di scarti e reflui. Né risulta dimostrata la piena comparabilità dell’impianto assunto a benchmark. Le difese fondate sulle modalità di gestione ottimale previste dalla lex specialis non risultano supportate da elementi idonei a dimostrare che le percentuali assunte siano effettivamente conseguibili nelle concrete condizioni dell’impianto. Il primo motivo è quindi fondato, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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