Inammissibile l’appello sulla decorrenza della pensione di reversibilità (Corte dei Conti Sez. I App. n. 127 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c. Costituiscono questioni di fatto, tra le altre, quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Rientra tra le questioni di fatto, in quanto di intrinseca natura medico-legale, l’accertamento dell’abilità o inabilità a proficuo lavoro e della data cui far risalire l’inabilità. Ne consegue che la doglianza con cui si chiede al giudice di appello di riesaminare la decorrenza del trattamento pensionistico, fondata su un diverso giudizio medico-legale, è inammissibile. Il vizio di omessa o apparente motivazione è deducibile solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione solo apparente.

Il Fatto

La parte appellante, titolare di pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro, agiva in primo grado per ottenere la determinazione della decorrenza del trattamento dalla data del 31 maggio 2000, o in subordine dal 19 maggio 2004. Il Ministero dell’Economia e delle finanze aveva fissato la decorrenza al 7 luglio 2009 con provvedimento del 2018, in esecuzione di una precedente pronuncia della Sezione giurisdizionale regionale, confermata in appello.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio aveva rigettato il ricorso. La parte ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 45 del d.P.R. n. 905/1978 e dell’art. 2909 c.c., il preteso giudicato esterno sull’inabilità e l’omessa o apparente motivazione, chiedendo in via subordinata la rimessione degli atti al giudice di primo grado. Il Ministero si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità dell’appello alla luce dell’art. 170 c.g.c., che limita il gravame ai soli motivi di diritto. Le Sezioni Riunite n. 10/QM/2000 hanno chiarito che i motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma e il suo ambito applicativo, mentre i vizi che comportano la nullità della sentenza rientrano anch’essi tra i motivi di diritto.

Il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. Le questioni medico-legali relative alla dipendenza, alla classifica o all’aggravamento di infermità sono espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto.

Il Collegio osserva che i motivi di gravame, pur richiamando la violazione di disposizioni normative, si risolvono nella richiesta di un riesame di una questione di fatto concernente la mera decorrenza del trattamento pensionistico. La giurisprudenza contabile di appello ha qualificato tra le questioni di fatto anche quelle di intrinseca natura, come l’accertamento dell’abilità o inabilità a proficuo lavoro e della data cui far risalire l’inabilità, demandate a specifici organi medico-legali e precluse al giudice di appello (Sez. III App. n. 145/2024).

Nel caso esaminato lo stato di inabilità risulta accertato dall’amministrazione solo dal 7 luglio 2009, secondo il parere della Commissione medica di verifica di Roma del 2009, organo qualificato, con accertamento di fatto il cui riesame è precluso in gravame. Non è ravvisabile il vizio di omessa o apparente motivazione, che ricorre solo quando la motivazione non consenta di comprendere le ragioni e l’iter logico seguito, come chiarito da Cass. n. 4448/2014 e Cass. n. 25702/2020. La sentenza di primo grado espone chiaramente il ragionamento seguito, sì che i motivi sono inammissibili.

Il Collegio dichiara pertanto l’inammissibilità dell’appello. Le spese sono compensate in ragione della natura in rito della decisione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., e nulla è dovuto per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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