Contributi “decreto Rilancio” non spettanti: giurisdizione contabile e responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 128 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione sulle fattispecie di indebita percezione dei contributi a fondo perduto previsti dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, poiché tali provvidenze perseguono una finalità di politica economica e non meramente assistenzialistica, essendo destinate a sostenere le imprese colpite dall’emergenza pandemica. La specifica destinazione pubblica delle risorse e la previsione di parametri reddituali e di cause di esclusione integrano un rapporto di servizio di tipo funzionale tra la P.A. erogatrice e il percettore, che partecipa attivamente al programma pubblico. Ne consegue la sussistenza della responsabilità amministrativa per il danno erariale corrispondente al contributo non spettante, con condanna al risarcimento maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il legale rappresentante, amministratore e socio unico di una società in liquidazione, in proprio e in qualità, nonché la società stessa, chiedendo la condanna al pagamento della somma di 7.700,00 euro, oltre interessi e rivalutazione. L’addebito riguarda l’indebita percezione di un contributo a fondo perduto concesso ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020.
Secondo la prospettazione attorea, il convenuto aveva falsamente dichiarato, nella domanda presentata il 30.06.2020, i dati relativi al fatturato e ai corrispettivi aziendali, esibendo documentazione contabile contraffatta. Il contributo era stato accreditato il 14.07.2020. La questione giunge davanti alla Corte dei conti dopo la definizione del parallelo giudizio penale, conclusosi con condanna per il reato di cui all’art. 316-ter del c.p.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, dichiara la contumacia dei convenuti, regolarmente notificati e non costituitisi. Nel merito, ritiene che la domanda attorea debba essere integralmente accolta.
In via pregiudiziale, la Corte afferma la propria giurisdizione. Le provvidenze del “decreto Rilancio” sono state concepite dal legislatore per salvaguardare e sostenere le imprese attive nei settori maggiormente colpiti dalle restrizioni pandemiche, al fine di evitare la dispersione del tessuto produttivo. La specifica destinazione dei contributi integra il rapporto di servizio tra Amministrazione e percettori. A conferma della mancanza di finalità meramente solidaristiche, il Collegio richiama l’art. 25, comma 2, del D.L. n. 34/2020, che ha individuato i soggetti legittimati escludendo coloro la cui attività risulti cessata, e ha fissato precisi parametri reddituali per la quantificazione.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile in materia di provvidenze “Rilancio” e i principi della Corte di Cassazione sulla rilevanza del rapporto di servizio, nonché il profilo della partecipazione attiva del beneficiario al programma prestabilito dalla P.A.
Sul piano del merito, il Collegio osserva che la pronuncia penale di secondo grado, divenuta irrevocabile, ha confermato la condanna del convenuto per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il giudicato penale fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativa. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza emerge che il convenuto aveva inoltrato la domanda indicando importi di fatturato superiori a quelli reali, avvalendosi di fotocopie di ricevute fiscali contraffatte mediante sovrascritture, nonché omettendo di esibire gli originali della documentazione contabile.
Alla luce di tali riscontri, la Corte ritiene evidente la connotazione contra ius delle condotte, dolosamente preordinate a conseguire un contributo non spettante. I convenuti sono pertanto condannati al risarcimento del danno di 7.700,00 euro, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria dalla data di percezione del contributo e di interessi legali dal deposito della decisione, con condanna in solido alle spese di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.