Ottemperanza a ordinanza di assegnazione: rinnovazione della notifica e verifica del titolo (TAR Calabria n. 1458 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla la notifica del ricorso per ottemperanza eseguita presso un indirizzo P.E.C. che non risulta presente nei pubblici registri, dovendosi ordinarne la rinnovazione entro il termine perentorio fissato dal giudice. L’attestazione di passaggio in giudicato del titolo, per l’ordinanza di assegnazione di somme, è costituita dall’attestazione di mancata proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge. La mancata notifica del titolo esecutivo presso un indirizzo P.E.C. risultante dai pubblici registri impedisce la decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e costituisce causa di inammissibilità del ricorso, che il giudice è tenuto a rilevare e sottoporre al contraddittorio delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva azione di ottemperanza avverso il silenzio del Comune, rimasto inadempiente rispetto a un’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Cosenza, integrata e corretta in un successivo provvedimento del gennaio 2021. Il ricorso era notificato al Comune a mezzo P.E.C. Il Collegio, nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza, rilevava una pluralità di profili di rito e di ammissibilità della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente accertato la nullità della notifica del ricorso introduttivo, in quanto eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri. Tale vizio, impedendo la corretta instaurazione del contraddittorio, comporta la necessità di ordinarne la rinnovazione entro un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il Collegio ha poi verificato l’assenza agli atti dell’attestazione di passaggio in giudicato del titolo, requisito indefettibile per l’ammissibilità del ricorso in ottemperanza. Con specifico riferimento all’ordinanza di assegnazione, tale attestazione è costituita dalla certificazione di mancata proposizione, nei termini, dell’opposizione agli atti esecutivi, che l’odierno ricorrente è stato invitato a depositare.

Infine, il Tribunale ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, discendente dalla circostanza che il titolo esecutivo non risulterebbe notificato presso un indirizzo P.E.C. presente nei pubblici registri. Tale adempimento è condizione per la decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Ritenendo sussistente tale profilo, il Collegio ha sollevato la relativa questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando al ricorrente il termine per memorie ed il contraddittorio sulla questione, e ha contestualmente differito la trattazione del merito alla successiva camera di consiglio del 15 dicembre 2026, nel corso della quale sarà possibile valutare anche l’eventuale sanatoria dei profili di inammissibilità emersi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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