Nuovi prezzi e contributi pubblici: la congruità va dimostrata con analisi (TAR Calabria n. 1463 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di finanziamento pubblico, il prezziario regionale costituisce il parametro per determinare il costo massimo delle opere ammesse a contributo, in funzione dei principi di efficienza, trasparenza e parità di trattamento. L’inserimento di un “Nuovo Prezzo” ha carattere eccezionale ed è ammesso solo per prestazioni strutturalmente diverse dalle voci del prezziario: l’extracosto derivante da scelte di particolare pregio rimane a carico del privato e non può essere trasferito sulla collettività. Ove la voce manchi nel prezziario, l’operatore ha l’onere di giustificare analiticamente la congruità del prezzo mediante scomposizione nei fattori elementari di costo; un preventivo formulato “a corpo” impedisce la verifica amministrativa e rende la spesa inammissibile. Non è configurabile la conversione d’ufficio del “Nuovo Prezzo” nella corrispondente voce del prezziario, perché ciò violerebbe la par condicio e il principio di autoresponsabilità dei partecipanti.
Il Fatto
La Regione Calabria, con decreto n. 1648 del 7 febbraio 2025, approvava l’Avviso “[p]er il Sostegno all’accoglienza turistica di qualità in Calabria”, finanziato con risorse del PR Calabria FESR FSE 2021/2027, delegando a Fincalabra la gestione della procedura. Una società presentava domanda per la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera, ottenendo un finanziamento inferiore al richiesto: la commissione escludeva alcune voci del computo metrico, contrassegnate come “Nuovo Prezzo”, per un importo complessivo di euro 1.689.943,00, per difetto di conformità al prezziario regionale. L’istanza di riesame veniva respinta e la società impugnava gli atti dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge in primo luogo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione, non estranea alla vicenda trattandosi di procedura avviata con avviso regionale e finanziata con fondi del programma PR Calabria.
Nel merito, il Collegio distingue due categorie di voci. Quanto agli impianti termico e di condizionamento (voci n. 404 e 405), il prezzario regionale contiene prodotti corrispondenti: la società ne sostiene l’inferiorità tecnica, ma l’argomento non è condiviso. Il prezziario, nei finanziamenti pubblici, ha la funzione di garantire efficienza e trasparenza della spesa e di consentire il controllo di conformità ai valori di mercato. Il “Nuovo Prezzo” ha quindi carattere eccezionale e non costituisce facoltà discrezionale del privato: deve essere ammesso solo per diversità strutturale e non per scelte progettuali di lusso, i cui maggiori costi non possono gravare sul finanziamento pubblico. La giurisprudenza citata conferma che le disposizioni attributive di finanziamento vanno interpretate rigorosamente, perché l’incentivo non azzera il rischio d’impresa ma riduce la barriera all’ingresso di investimenti che generano beneficio per la collettività.
Quanto alle restanti voci (n. 406–410), per le quali manca una voce corrispondente nel prezziario, l’assenza non preclude in linea di principio l’ammissibilità. Tuttavia, la società ha prodotto preventivi “a corpo”, senza scomposizione analitica del prezzo. La Nota Metodologica del prezzario, richiamata dalla stessa ricorrente, esige invece che i nuovi prezzi siano giustificati con specifiche analisi che utilizzino le voci elementari del prezzario o, in mancanza, prezzi elementari da listini ufficiali e indagini di mercato. L’omessa allegazione di preventivi analitici incide direttamente sull’ammissibilità: l’amministrazione non può erogare incentivi su valutazioni forfettarie, prive di parametro oggettivo di congruità, in contrasto con il buon andamento e la corretta gestione delle risorse pubbliche.
Il TAR esclude che la contestazione della formulazione “a corpo” costituisca motivazione postuma: la non conformità al prezziario ricomprende anche l’impossibilità di valutare la congruità del nuovo prezzo, presupposto tecnico già emerso dall’istruttoria e dai verbali della commissione. Anche la FAQ n. 3, che ammette un solo preventivo commerciale, richiede costi “congrui”, e la congruità non può essere valutata senza la scomposizione dei fattori elementari di costo.
Infine, la domanda subordinata di riconoscimento parziale delle voci, mediante conversione del nuovo prezzo nella corrispondente voce del prezziario, è infondata. Nelle procedure selettive di finanziamento trova ingresso la disciplina generale del soccorso istruttorio, più restrittiva di quella delle gare pubbliche: l’integrazione documentale postuma lederebbe la par condicio, premiando la condotta negligente dell’operatore a discapito dei partecipanti adempienti. Proprio per questo, il costo della mancata diligenza ricade sulla sfera del candidato.
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Nota della Redazione
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