Sospensione cautelare dell’aggiudicazione per carente verifica dei requisiti di capacità tecnica (TAR Puglia n. 8 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, è suscettibile di accoglimento l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione di un appalto di servizi laddove le censure dedotte avverso il difetto, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dalla lex specialis di gara risultino favorevolmente apprezzabili. Il tribunale amministrativo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, può disporre la sospensione cautelare al fine di giungere alla definizione del contenzioso re adhuc integra, fissando contestualmente l’udienza pubblica di merito.

Il Fatto

Una società concorrente ha impugnato, innanzi al TAR Puglia, la determinazione con cui la Provincia di Foggia aveva disposto l’aggiudicazione definitiva di un appalto avente ad oggetto il servizio di rimozione, raccolta, trasferimento e conferimento dei rifiuti abbandonati su strade e immobili di competenza dell’ente. La ricorrente ha contestato, in particolare, la sussistenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal disciplinare di gara, proponendo altresì domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha evidenziato che il punto 14.3 del disciplinare di gara richiedeva all’operatore economico concorrente, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di un contratto di servizi analogo di importo unitario non inferiore alla soglia indicata dalla stessa lex specialis.

Ad una delibazione sommaria, propria della presente fase, le censure proposte dalla ricorrente sono state ritenute favorevolmente apprezzabili con specifico riguardo alla sussistenza o meno, in capo all’aggiudicataria, dei menzionati requisiti di capacità. Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario un approfondimento in sede di merito, non potendo escludere la fondatezza delle doglianze.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, tenuto conto del profilo censurato e della sollecita fissazione dell’udienza di merito prevista per le procedure di affidamento, il Collegio ha optato per la definizione del contenzioso re adhuc integra, accogliendo l’istanza cautelare e disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *