Sull’opponibilità del concordato al terzo datore di ipoteca (TAR Lazio, I-bis, 20 febbraio 2026, n. 2470)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione del terzo datore di ipoteca al concordato preventivo è disciplinata dall’art. 184, primo comma, L.F., il quale ne afferma l’ammissibilità, qualificandola come opposizione all’omologazione, e non dall’art. 184-bis L.F., che regola esclusivamente l’opposizione dei creditori. Ne consegue che l’opposizione del terzo datore deve essere proposta nel termine di cui all’art. 180 L.F., ossia entro trenta giorni dal deposito del decreto di fissazione dell’udienza, e che il tribunale è tenuto a pronunciarsi su di essa in sede di omologazione. L’art. 184 L.F., nel testo novellato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha infatti esteso ai soci e ai terzi datore di ipoteca la facoltà di proporre opposizione, superando il previgente quadro normativo che la riconosceva ai soli creditori.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un terzo datore di ipoteca, del decreto con cui il tribunale aveva omologato il concordato preventivo della società debitrice. Il terzo datore, che aveva concesso un’ipoteca su un proprio immobile a garanzia del debito della società, contestava la legittimità della procedura e chiedeva l’annullamento dell’omologazione.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha preliminarmente esaminato la natura giuridica dell’opposizione proposta dal terzo datore di ipoteca, rilevando che l’art. 184, primo comma, L.F., nel testo novellato, attribuisce espressamente a tale soggetto la legittimazione a proporre opposizione all’omologazione del concordato. Detta disposizione, nel prevedere che “i creditori e i terzi interessati” possano proporre opposizione, ha inteso ampliare il novero dei soggetti legittimati, includendovi anche i soci e i terzi datore di ipoteca.
Il tribunale ha quindi distinto l’opposizione del terzo datore da quella dei creditori, osservando che l’art. 184-bis L.F. riguarda esclusivamente il reclamo avverso il decreto di omologazione proposto dai creditori dissenzienti, mentre l’opposizione del terzo datore di ipoteca resta assoggettata alla disciplina generale di cui all’art. 184 L.F. Tale distinzione, secondo il tribunale, non determina conseguenze sul piano dei poteri del giudice dell’omologazione, che resta comunque investito della cognizione piena delle opposizioni proposte dai soggetti legittimati.
Con specifico riferimento al termine per la proposizione dell’opposizione, il tribunale ha precisato che il terzo datore di ipoteca, quale soggetto legittimato ai sensi dell’art. 184 L.F., deve osservare il termine di cui all’art. 180 L.F., ossia quello di trenta giorni decorrente dal deposito del decreto di fissazione dell’udienza per la votazione sul concordato. La mancata proposizione dell’opposizione nel predetto termine determina la decadenza, con la conseguente inammissibilità dell’opposizione proposta tardivamente.
Nella specie, l’opposizione era stata proposta tardivamente, con la conseguenza che il tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilità. Il tribunale ha, altresì, escluso che potesse trovare applicazione l’art. 184-bis L.F., invocato dal terzo datore, trattandosi di disposizione riferita esclusivamente ai creditori dissenzienti e non anche ai terzi datore di ipoteca.
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