Giudizio di ottemperanza e penalità di mora contro il Ministero inadempiente (TAR Piemonte n. 670 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formato da sentenza del giudice ordinario, attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, è idoneo a fondare l’azione, non essendo più necessaria la spedizione in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. L’Amministrazione ritualmente costituita che non svolga difese di merito non contesta i fatti, con la conseguenza che, in forza dell’art. 115, primo comma, c.p.c. richiamato dall’art. 39 c.p.a., i fatti costitutivi dedotti dal ricorrente si intendono provati. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, integra il presupposto della domanda. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di misura corrispondente agli interessi legali su quanto ancora dovuto, ha carattere sanzionatorio e sollecitatorio e si cumula con gli interessi già disposti dal giudicato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o alla nomina del commissario.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo, con la quale era stata riconosciuta in suo favore una somma a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute. L’Amministrazione aveva corrisposto solo in parte quanto liquidato, senza operare sulla residua somma alcuna trattenuta contributiva.

La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di integrale pagamento della somma residua, la condanna al pagamento degli interessi legali o della rivalutazione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata risultava attestata conforme all’originale e notificata a mezzo PEC all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era già infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione.

Sul piano probatorio, il TAR ha rilevato che il Ministero, pur costituito, non ha svolto difese di merito e non ha allegato l’integrale ed esatto adempimento né alcuna giustificazione. Trova quindi applicazione il principio di non contestazione, desumibile dall’art. 115, primo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.: i fatti non specificamente contestati devono ritenersi provati. La ricorrente ha d’altra parte assolto all’onere probatorio, comprovando il fatto costitutivo del diritto azionato.

Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il compenso è stato ritenuto compreso in quello già percepito.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo è fissato nel giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento tardivo o, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno di efficacia della nomina del commissario.

Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha infine rilevato il carattere seriale dell’inerzia del Ministero e ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei Conti per i provvedimenti di sua competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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