Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 996 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato l’Amministrazione al rilascio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta, perché la carta del docente costituisce un contributo per la formazione e non un corrispettivo, con conseguente manifesta iniquità dell’astreinte rispetto al bene della vita riconosciuto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli, per l’anno scolastico 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00.
Deduce l’inadempimento dell’Amministrazione, che non ha dato esecuzione al titolo. Chiede pertanto la condanna all’ottemperanza, il pagamento della c.d. penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile, senza dedurre alcunché sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti formali dell’azione di ottemperanza. Rileva la produzione della copia asseverata della sentenza da eseguire e dell’attestazione del suo passaggio in giudicato; costata altresì l’avvenuta notifica del titolo esecutivo a mezzo p.e.c., senza contestazioni, e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Sul piano sostanziale, il ricorrente dichiara l’inadempimento del Ministero; la parte resistente non formula deduzioni né offre indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestato l’an e il quantum del credito, il ricorso è fondato.
Il Tribunale ordina dunque al Ministero di ottemperare alla sentenza del giudice del lavoro, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 500,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, viene nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, chiamato a provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Collegio precisa che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla domanda di penalità di mora, essa è respinta. In ragione della funzione assegnata alla carta del docente — contributo per l’aggiornamento e la formazione, e non corrispettivo — la relativa condanna risulta manifestamente iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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