Revoca di contributo per fatti sopravvenuti spetta al giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 340 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione segue il criterio ordinario della causa petendi e della natura della posizione azionata. Nella fase antecedente all’attribuzione del beneficio il richiedente è titolare di una posizione di interesse legittimo. Dopo l’ammissione al contributo, la posizione del beneficiario assume consistenza di diritto soggettivo quando la controversia attenga all’erogazione, alla permanenza, alla decadenza o alla revoca fondata sull’inosservanza di obblighi successivi alla concessione. Appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sulla revoca del contributo motivata da una circostanza sopravvenuta, che non rimetta in discussione la sussistenza originaria dei requisiti di ammissione. Il giudice amministrativo deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, restando la qualificazione formale impressa dall’Amministrazione al provvedimento non decisiva.
Il Fatto
La società ricorrente, ammessa nel 2020 a un contributo relativo agli interessi sul finanziamento per investimenti produttivi, ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ne ha disposto la revoca totale, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e agli atti connessi. Il beneficio era stato concesso con decreto del 2 luglio 2020; successivamente, nell’ambito di un procedimento penale, era stato disposto il sequestro preventivo del complesso aziendale ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 231 del 2001, con nomina dell’amministratore giudiziario, quindi l’autorizzazione all’esercizio provvisorio e l’approvazione del programma di prosecuzione dell’attività.
Il Ministero ha ritenuto che il sequestro integrasse un vincolo di indisponibilità assoluta sul bene oggetto dell’investimento e, comunque, una distrazione dall’uso produttivo rilevante ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. La società ha dedotto la violazione dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 2013 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Il Collegio ha prospettato alle parti il possibile difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. In assenza di una fattispecie di giurisdizione esclusiva, il riparto segue il criterio fondato sulla causa petendi e sulla natura della posizione giuridica azionata. Prima dell’attribuzione del beneficio il richiedente è titolare di un interesse legittimo; dopo l’ammissione, invece, la sua posizione assume consistenza di diritto soggettivo quando la controversia riguardi l’erogazione, la permanenza, la decadenza o la revoca per inosservanza di obblighi posti dalla legge, dalla disciplina di settore o dal provvedimento di concessione.
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo in materia: Cons. Stato, Ad. plen., n. 6 del 2014, Cons. Stato, sez. V, n. 4716 del 2022 e Cass. civ., Sez. un., n. 16457 del 2020. Il principio è declinato con riguardo alla misura c.d. Nuova Sabatini: spettano al giudice ordinario le controversie in cui revoca o decadenza si fondino non sulla carenza originaria dei requisiti di ammissione, ma sulla violazione di prescrizioni successive alla concessione, come la tempestiva stipula del contratto di finanziamento, la permanenza della destinazione produttiva dei beni e le condizioni di erogazione e mantenimento. In tali ipotesi l’Amministrazione non rivaluta l’an dell’agevolazione, ma verifica se il beneficiario abbia conservato il diritto sorto con il provvedimento concessorio (TAR Lombardia n. 1440 del 2023; TAR Veneto n. 1121 del 2025). Nello stesso indirizzo si colloca Cons. Stato, sez. VI, n. 1920 del 2025.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato non ha rimosso la concessione per carenza originaria dei requisiti, né ha esercitato un potere di autotutela su un diverso apprezzamento dell’interesse pubblico. La revoca presuppone l’avvenuta concessione e muove da una circostanza sopravvenuta, ossia il sequestro preventivo, ritenuto idoneo a integrare l’inosservanza dell’obbligo di non alienare, cedere o distrarre dall’uso produttivo i beni agevolati nel triennio successivo al completamento dell’investimento. Le censure della ricorrente confermano tale qualificazione: non si contesta l’originaria spettanza dell’agevolazione, ma l’esistenza di un fatto impeditivo o estintivo del diritto alla conservazione del contributo.
L’accertamento richiesto attiene quindi all’adempimento degli obblighi gravanti sul beneficiario in un rapporto ormai costituito, non all’esercizio di un potere discrezionale di ammissione. Non muta la conclusione il richiamo, contenuto nel provvedimento, all’interesse pubblico al recupero di importi ritenuti illegittimamente concessi, poiché l’illegittimità prospettata non è genetica, ma deriva dalla ritenuta violazione sopravvenuta della disciplina di mantenimento. Il riparto va compiuto sulla consistenza della pretesa azionata e sulla funzione concretamente svolta dall’Amministrazione, non sulla qualificazione formale dell’atto. Spetta dunque al giudice ordinario la cognizione della controversia, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm. La definizione in rito assorbe ogni questione di merito. Le spese di lite tra le parti costituite sono compensate.
Nota della Redazione
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