Inammissibile il silenzio-inadempimento se mancano i presupposti del visto per nulla osta sospeso o revocato (TAR Puglia n. 527 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile l’inerzia censurabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. quando la mancata conclusione del procedimento di rilascio del visto di ingresso dipenda dalla sopravvenuta revoca o sospensione dei nulla osta al lavoro stagionale, che fa venire meno il presupposto legittimante l’adozione del provvedimento richiesto. Il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sussiste solo se permangono i requisiti di legge; in loro assenza, l’Amministrazione non è tenuta a definire l’iter con un esito diverso da quello negativo. Il ricorso avverso il silenzio è altresì tardivo se proposto oltre il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a., decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, e non può fondarsi su un affidamento incolpevole quando l’Amministrazione non ha creato alcuna situazione di apparenza sull’esito favorevole.
Il Fatto
Una società agricola, operante nel settore ortofrutticolo e dedita all’assunzione di manodopera stagionale, aveva richiesto – nell’ambito del c.d. decreto flussi 2023 – il nulla osta al lavoro per 32 cittadini stranieri. Lo Sportello unico per l’immigrazione aveva rilasciato i nulla osta, ma il Consolato italiano all’estero non aveva definito le conseguenti domande di visto di ingresso nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 31, comma 8, d.P.R. n. 394/1999. Dopo una diffida e la risposta del Consolato, che segnalava la pendenza di verifiche ex art. 3 d.l. n. 145/2024, la società aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, escludendo in radice la sussistenza dell’inerzia contestata. Dalla relazione del Consolato emergeva, infatti, che le domande di visto non erano state definite perché lo Sportello unico aveva comunicato, tra il novembre 2023 e il settembre 2024, plurimi preavvisi di revoca e revoche dei nulla osta riguardanti la società ricorrente. All’esito di un nuovo controllo, i nulla osta risultavano tutti sospesi ex art. 3 d.l. n. 145/2024, tranne uno, revocato.
Il Collegio ha ritenuto che, in tale contesto, l’Amministrazione non avrebbe potuto concludere il procedimento: la revoca o la sospensione dei nulla osta faceva venir meno il presupposto del rilascio del visto. Pur trattandosi di un procedimento a carattere vincolato, l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso sussiste solo se permangono i requisiti di legge. La speciale disciplina dei flussi migratori, fondata su un accesso annuale contingentato e su un meccanismo di scorrimento delle quote in caso di revoca, non consente deroghe.
Il Collegio ha inoltre rilevato la tardività del ricorso, notificato il 10.11.2025: il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. decorreva dal trentesimo giorno successivo al settembre 2024, epoca in cui il Consolato aveva ricevuto le ultime domande, e risultava quindi scaduto nell’ottobre 2025. Da ultimo, è stato escluso ogni affidamento incolpevole della ricorrente, non avendo l’Amministrazione creato alcuna apparenza sull’esito favorevole del procedimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.